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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24889/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La controversia nasceva dal fatto che, per un lungo arco temporale, i contribuenti che dovevano corrispondere oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria per titoli edilizi consegnavano le somme direttamente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il quale rilasciava ricevute su modulistica intestata all’ente, con timbro comunale e indicazione della pratica edilizia, ma tratteneva indebitamente gli importi senza versarli alla tesoreria. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande contro il comune e condannato il solo funzionario, mentre la corte d’appello aveva confermato il rigetto nei confronti dell’ente, escludendo la responsabilità ex art. 2049 c.c. e negando che i pagamenti fossero liberatori ai sensi dell’art. 1189 c.c., pur condannando il funzionario al risarcimento del danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., sostenendo che la corte d’appello aveva erroneamente escluso la responsabilità dell’ente ritenendo interrotto il rapporto organico per il solo fatto che il dipendente avesse agito per fini personali, mentre, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, rileva il nesso di occasionalità necessaria tra funzioni esercitate e condotta illecita; 2) violazione dell’art. 1189 c.c. e vizio di motivazione, deducendo che i pagamenti erano stati eseguiti in buona fede a un soggetto che appariva legittimato a riceverli, anche per la prassi consolidata e per la condotta omissiva dell’amministrazione; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 187 e 188 c.p.c. per il mancato esame delle prove testimoniali richieste, che avrebbero dovuto dimostrare la prassi dell’ufficio e la buona fede dei pagatori.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e, nei limiti di cui sopra, il secondo, assorbendo il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse erroneamente escluso la responsabilità del comune limitandosi a qualificare la condotta del dipendente come fatto personale recidente il rapporto organico, senza applicare il criterio dell’occasionalità necessaria elaborato dalle Sezioni Unite in materia di responsabilità della P.A. ex art. 2049 c.c. Ha inoltre censurato, sul piano motivazionale, l’affermazione della corte territoriale relativa all’inerzia dell’ente, reputandola obiettivamente incomprensibile e contraddittoria. Il rinvio dovrà consentire un nuovo esame della responsabilità dell’ente alla luce dei corretti presupposti e di una motivazione effettiva e percepibile.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente pubblico può sussistere anche per condotte penalmente illecite del dipendente, se sussiste un nesso di occasionalità necessaria tra funzioni esercitate e fatto dannoso, non essendo decisivo il solo fine personale dell’agente.

  • art. 28 Cost.

    La responsabilità della pubblica amministrazione va valutata secondo i criteri civilistici della riferibilità della condotta all’organizzazione e del nesso causale con le funzioni svolte dal dipendente.

  • art. 1189 c.c.

    Il pagamento a soggetto apparente libera il debitore solo se vi sia buona fede e ragionevole affidamento; il giudice deve verificare caso per caso la scusabilità dell’errore e la ragionevolezza dell’affidamento.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per far valere nullità della sentenza per vizi motivazionali qualificati o per violazione di norme processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al "minimo costituzionale", restando denunciabile solo la motivazione meramente apparente o radicalmente incoerente.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Rilevano come garanzie del contraddittorio e della difesa, anche rispetto all’omesso esame delle prove richieste.

  • artt. 115, 187 e 188 c.p.c.

    Richiamati in relazione al dovere del giudice di valutare le prove dedotte e di motivare sull’eventuale mancata ammissione della prova orale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. della pubblica amministrazione, non è sufficiente affermare che il dipendente abbia agito per fini personali o in violazione dei doveri d’ufficio: occorre verificare se il danno sia stato reso possibile dall’esercizio delle funzioni conferite e se la condotta illecita costituisca uno sviluppo non anomalo, secondo giudizio controfattuale ex ante, dell’esercizio di quei poteri.
  • Il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando, senza l’esercizio delle funzioni o attribuzioni pubbliche, la condotta dannosa non sarebbe stata possibile; l’elemento soggettivo del dipendente non è decisivo, mentre rileva l’oggettiva riferibilità della condotta all’apparato organizzativo e il rischio connesso all’uso deviato del potere.
  • Il pagamento eseguito a un soggetto che appaia legittimato a riceverlo libera il debitore solo se l’affidamento sia stato ragionevole e incolpevole e risulti anche un comportamento del creditore idoneo a generare tale apparenza; la mera ignoranza delle regole applicabili non basta.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, inconciliabile o tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione; il semplice difetto di ampiezza o di completezza argomentativa non è sufficiente.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio motivazionale, il controllo resta confinato al testo della decisione impugnata e non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio; tuttavia la Corte può cassare se la motivazione contiene contraddizioni tali da renderla oggettivamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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