Cassazione Penale, Sentenza n. 11972/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2021 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 324 c.p.p., ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Palmi del 12/10/2021 sulla somma di euro 1.494.500 rinvenuta occultata nell'abitazione della ricorrente. La ricorrente deduce violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. e degli artt. 110/648 c.p., lamentando carenza del fumus del reato di ricettazione e difetto di motivazione riguardo al periculum in mora.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per evidente carenza di interesse: la ricorrente aveva infatti dichiarato agli inquirenti di ignorare l'esistenza della somma rinvenuta e non ne ha dunque titolo per chiederne la restituzione. Per l'inammissibilità totale è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Inoltre, ritenuta la responsabilità per colpa nell'avere determinato l'inammissibilità del ricorso (richiamo alla Corte cost. 13/6/2000 n.186), la ricorrente è stata condannata al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata, decisione del 09/09/2022.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (come convertito)
Richiamata la forma di procedimento prevista dalla norma per il trattamento del ricorso; utilizzata quale riferimento procedurale per lo svolgimento del processo
Norma che disciplina l'impugnazione degli atti cautelari dinanzi al tribunale: il ricorso era stato proposto ex art. 324 c.p.p. e pertanto esaminato secondo quella competenza
Citato dalla ricorrente per lamentare presunte violazioni procedurali nella deliberazione del provvedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto che tali censure comportassero interesse a impugnare, stante la mancanza di titolarità sulla somma
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli aspetti procedurali del sequestro; la Corte non ha accolto le censure per carenza di interesse ad impugnare
art. 110 cod. pen. e art. 648 cod. pen.
Art. 110 richiamato per la concorrenza di reati; art. 648 (ricettazione) evocato dalla ricorrente per contestare il fumus criminis. La Corte ha rilevato che la questione sulla sussistenza del reato non poteva valorizzare l'interesse processuale della ricorrente, che aveva negato la proprietà del denaro
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità totale del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza richiamata per affermare la possibilità di sanzionare con una somma a favore della Cassa delle ammende il ricorrente che, per colpa, determina l'inammissibilità del ricorso; applicata per la liquidazione di euro 3.000
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento cautelare e chiedere la restituzione di beni sequestrati il ricorrente deve avere un interesse giuridicamente rilevante (titolarità o altro titolo sul bene); l'ammissione di non essere proprietario esclude la legittimazione a proporre il ricorso
- La carenza di interesse comporta inammissibilità del ricorso e può dar luogo a condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se il ricorso risulta proposto in modo tale da determinare l'inammissibilità per colpa, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (giurisprudenza consolidata)
- Le censure sulla sussistenza del fumus del reato o su vizi motivazionali non sono idonee a sorreggere un ricorso se manca la legittimazione sostanziale del ricorrente; è quindi necessario dimostrare un interesse concreto e diretto al bene sequestrato
- In situazioni analoghe è opportuno, prima di proporre ricorso, accertare e documentare la titolarità o altro titolo giuridico sul bene o fornire elementi concreti che mettano in discussione la legittimità del sequestro; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni
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