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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7368/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per rapina e lesioni aggravate. Il ricorrente deduce: (1) errata qualificazione del fatto (avrebbe dovuto essere riconosciuto furto con strappo anziché rapina, perché la violenza sarebbe stata diretta principalmente sulla cosa); (2) omissione di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) omissione di motivazione sul diniego della diminuente di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione del danno); (4) errata applicazione/non esclusione della recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi relativi alla qualificazione del reato (riconoscendo corretta la sussunzione nella rapina) e al diniego di esclusione della recidiva (ritenuta congruamente motivata dalla Corte territoriale). Ha invece accolto i motivi riguardanti l'omessa pronuncia sulle attenuanti generiche e su quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ritenendo che la Corte di appello non si sia espressa su tali specifiche doglianze e che quindi sussista carenza di motivazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62-bis c.p. e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame su quei punti. La condanna di primo grado e la conferma nella parte restante restano efficaci.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto che la violenza sia stata esercitata sulla persona per vincere la sua resistenza e quindi ricorra la rapina.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con strappo; è stata valutata e scartata in favore della configurazione di rapina perché la violenza è risultata strumentale allo spossessamento della vittima.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Diminuita per particolare tenuità del fatto o altra attenuante riconosciuta dal giudice di primo grado; la Corte territoriale aveva riconosciuto tale diminuente (con conseguente incidenza sulla pena).

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante per aver risarcito o riparato il danno; il ricorrente l'aveva invocata ma la Corte di appello non si è pronunciata, omissione che la Cassazione ha ritenuto fondata per annullamento parziale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alla specialità o coordinamento delle attenuanti; la Cassazione ha disposto annullamento limitato anche rispetto a profili collegati a questa disposizione (come da P.Q.M.).

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte territoriale non ha escluso la recidiva reiterata e specifica, motivando con la presenza di precedenti e successivi reati dello stesso tipo, valutazione ritenuta adeguata dalla Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di qualificazione giuridica e motivazione). I motivi sono stati esaminati alla luce di queste lettere: alcuni ritenuti infondati, altri fondati per omissione motivazionale.

  • artt. 610 (commi 1 e 5) e 611 (co.1) cod. proc. pen.

    Norme sul rito e sul contraddittorio scritto senza presenza delle parti; richiamate per dare conto del rito seguito davanti alla Corte di Cassazione (contraddittorio scritto, senza trattazione orale).

Massime di principio

  • Per distinguere rapina da furto con strappo occorre verificare se la violenza fosse diretta sulla persona per vincerne la resistenza (rapina) oppure subito diretta sulla cosa, con eventuali ricadute sulla persona (furto con strappo). Se la violenza è strumentale allo spossessamento, la fattispecie è rapina.
  • La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi esplicitamente su tutte le circostanze attenuanti e sulle diminuenti specificamente dedotte in appello; la mancata decisione su tali profili costituisce carenza di motivazione e può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
  • La richiesta di riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.) richiede idonea documentazione e una valutazione motivata da parte del giudice: l'esistenza della riparazione senza pronuncia non produce effetti favorevoli in mancanza di una decisione motivata.
  • Per contrastare la ricostruzione della recidiva è necessario non solo contestare l'esistenza di precedenti, ma dimostrare l'irrilevanza o l'assenza di nesso di maggiore pericolosità tra i precedenti e il fatto in esame (valutando anche il tempo intercorso); la mera elencazione dei precedenti nel casellario, se collegata a fatti simili, può giustificare il mantenimento della recidiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere specifici e motivati: censure apodittiche o generiche sulla maggiore pericolosità sociale sono deboli; viceversa, omissioni specifiche della Corte territoriale costituiscono profili robusti di annullamento.

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