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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06604/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo in sostanza che il termine prescrizionale sarebbe maturato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che, ai fini del computo della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se equivalenti alle attenuanti nel giudizio di bilanciamento; ha quindi escluso che fosse decorso il termine di prescrizione, anche alla luce della disciplina dell'interruzione del termine. Ha inoltre precisato che il vizio di motivazione non è deducibile per questioni di diritto, per le quali occorre denunciare la violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto richiamata come titolo di reato contestato e confermato in appello.

  • art. 625 c.p.

    Le aggravanti ritenute integrano il furto aggravato; la Corte richiama anche l'effetto sul calcolo della prescrizione delle aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    Richiamato come disposizione che qualifica le aggravanti ad effetto speciale rilevanti ai fini della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Ai fini della prescrizione occorre tener conto delle aggravanti ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato.

  • art. 160 c.p.

    Richiamato per il regime dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per gli effetti dell'interruzione sulla durata del termine prescrizionale.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non incide sul computo della pena massima rilevante per la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la condanna pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche se siano state ritenute equivalenti alle attenuanti nel giudizio di bilanciamento.
  • Il giudizio di cui all'art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato quando occorre verificare la durata del termine prescrizionale.
  • Quando la questione dedotta è di diritto, il vizio di motivazione non è il mezzo di censura appropriato; occorre denunciare specificamente la violazione di legge.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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