Cassazione Civile, Ordinanza n. 02307/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU relativo all'annualità 2012 emesso da un comune e contestato dal contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo maturata la decadenza dell'ente dal potere di riscossione. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato anche come omesso esame di fatto decisivo ma in concreto sviluppato come censura di violazione di legge, deducendo che il giudice di merito aveva applicato erroneamente il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993. Secondo il ricorrente, quel termine vale solo quando il tributo è riscosso tramite ruolo e concessionario; nel caso concreto, invece, l'ente aveva proceduto a riscossione coattiva diretta, sicché doveva applicarsi il termine di cui all'art. 1, comma 163, della l. n. 296/2006, che consente la notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La Corte ha ricostruito i diversi regimi di riscossione dei tributi locali e ha rilevato che, nel caso concreto, l'ente non si era avvalso del ruolo tramite concessionario, ma aveva optato per la riscossione coattiva diretta; pertanto, il termine applicabile era quello triennale e non quello annuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del comune, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La cassazione ha ritenuto errata la qualificazione del regime di riscossione operata dal giudice di merito, poiché l'art. 72 d.lgs. n. 507/1993 riguarda la riscossione tramite ruolo e concessionario, mentre per la riscossione coattiva diretta dei tributi locali si applica il termine decadenziale triennale dell'art. 1, comma 163, l. n. 296/2006.
Norme richiamate
prevede, per la riscossione tramite ruolo dei tributi locali, un termine decadenziale annuale per la formazione e consegna del ruolo al concessionario; è norma speciale applicabile solo quando l'ente si avvalga di tale modalità di riscossione.
art. 1, comma 163, l. n. 296/2006
per la riscossione coattiva dei tributi locali mediante titolo esecutivo stabilisce la notifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008
consente agli enti locali di utilizzare, per la riscossione dei tributi, sia l'ingiunzione fiscale sia l'iscrizione a ruolo, con regimi e termini differenti a seconda della procedura prescelta.
R.D. n. 639/1910
richiamato come disciplina dell'ingiunzione fiscale utilizzabile dall'ente locale per la riscossione in proprio.
richiamato come parte del sistema applicabile alla riscossione tramite ruolo e alle relative procedure.
richiamato in relazione alla riscossione a mezzo ruolo e alla disciplina esecutiva connessa.
richiamato come parte della disciplina della riscossione affidata al concessionario.
Massime di principio
- Nei tributi locali il termine di decadenza per la riscossione dipende dalla concreta procedura prescelta dall'ente impositore: la disciplina dell'iscrizione a ruolo è distinta da quella della riscossione coattiva diretta.
- L'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, quale norma speciale, si applica solo quando il recupero del tributo avvenga mediante ruolo e consegna al concessionario entro l'anno successivo a quello di debenza del tributo.
- Quando l'ente locale procede direttamente alla riscossione coattiva mediante titolo esecutivo o ingiunzione fiscale, trova applicazione il termine decadenziale triennale previsto dall'art. 1, comma 163, l. n. 296/2006.
- Ai fini della verifica della decadenza non conta la sola natura del tributo, ma anche l'effettivo strumento utilizzato dall'amministrazione per la riscossione; il giudice di merito deve quindi qualificare correttamente la procedura seguita dall'ente.
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