Cassazione Penale, Sentenza n. 24301/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare. I motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presunta insufficienza della gravità indiziaria ai fini dell'art. 416-bis c.p., dedotta dalla produzione di reati 'fine' e da intercettazioni ritenute ambigue; secondo la difesa era anche necessaria una più puntuale dimostrazione dell'avvalimento del metodo mafioso e del clima di assoggettamento per costituire una nuova aggregazione mafiosa; (2) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione da parte del GIP su singoli capi d'imputazione (elenchati nel ricorso) e per la ritenuta insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai reati in materia di armi; (3) censura specifica sulla ritenuta inesistenza di una cosca Pullano o di precedenti giudiziali che collegassero il ricorrente a fatti di mafia, e quindi sull'applicabilità dell'aggravante mafiosa ai singoli capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente ricostruito il quadro indiziario, richiamando precedenti vicende giudiziarie con sentenze passate in giudicato e valorizzando intercettazioni e altri elementi investigativi in un esame unitario e integrato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette di desumere la partecipazione ad associazione mafiosa da indizi gravi, precisi e concordanti (comportamenti, riunioni, affiliazioni, delitti-scopo, ecc.) senza che sia necessario il compimento di atti esecutivi specifici. Quanto al presunto difetto di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p., la Corte ha affermato che, nella valutazione della motivazione dell'ordinanza cautelare, rileva il risultato complessivo e che il richiamo ad elementi indicativi e a passaggi dell'ordinanza genetica, unitamente ai richiami puntuali a singoli addebiti e a stralci delle intercettazioni, dimostra l'avvenuta autonoma valutazione. Di conseguenza è stata confermata la sussistenza della gravità indiziaria e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis ove fondata su tali elementi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è dato mandato al direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti quali riunioni, affiliazioni, delitti-scopo e comportamenti riconducibili al sodalizio, senza richiedere atti esecutivi specifici.
art. 416-bis, comma 1 (aggravante di agevolazione mafiosa) cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'aggravante di agevolazione mafiosa possa emergere dall'insieme degli elementi indiziari e dalle modalità esecutive dei reati-fine, quando questi testimoniano l'operatività dell'associazione e il suo impatto intimidatorio sul territorio.
Norma che impone l'autonoma valutazione del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha chiarito che la verifica della conformità a tale obbligo va fatta sul contenuto complessivo dell'ordinanza cautelare e non richiede una ripetizione pedissequa delle regole di giudizio per ogni singola imputazione quando il provvedimento, nel suo insieme, mostra il necessario esame critico e motivato.
Norma procedurale relativa alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter
Disposizione che impone l'obbligo al direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento; la Corte ha ordinato l'adempimento di tale comunicazione.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) è sufficiente un quadro indiziario integrato e coerente composto da intercettazioni, condotte organizzative (riunioni, summit, affiliazioni) e commissione di delitti-fine: non è necessario che il singolo esponente compia atti esecutivi specifici se risulta aderente al programma criminoso e contribuisce alle capacità operative/intimidatorie del sodalizio.
- In materia cautelare l'obbligo di 'autonoma valutazione' previsto dall'art. 292 c.p.p. va valutato nel suo complesso: il giudice può riferirsi ad altre parti del provvedimento o a precedenti atti se dal contesto emerge chiaramente il concreto esame degli elementi a base della misura.
- L'utilizzo di sentenze passate in giudicato e di vicende giudiziarie pregresse per ricostruire il contesto 'ndranghetistico è ammissibile per delineare la struttura e la stabile operatività di una cosca, anche se non vi siano precedenti specifici di responsabilità penale del singolo imputato per il reato associativo.
- Nel giudizio di gravità indiziaria il giudice può ricavare elementi probatori anche da reati 'mezzo' o 'fine' commessi nell'ambito del programma criminoso, valutandoli in modo unitario per valutare l'esistenza e l'operatività dell'associazione.
- Nelle ipotesi con pluralità di indagati e imputazioni seriali non è sempre necessario ripetere per ogni capo tutte le motivazioni se il provvedimento, considerato nel suo insieme, fornisce elementi chiari e collegati che giustificano la misura rispetto alle posizioni contestate.
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