Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata disposta l'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dagli atti non risulta con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 186 c. strada (fatto commesso il 21/05/2016). Il ricorso in Cassazione è stato valutato; il Collegio ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni. Non sono emerse inammissibilità del ricorso tali da impedirne l'esame, ma le doglianze risultano manifestamente infondate o non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma contestata come fonte della contravvenzione per cui il ricorrente era stato condannato; la Corte rileva che, pur trattandosi di reato previsto da questa norma, esso è risultato estinto per prescrizione.
Applicata per rilevare d'ufficio e dichiarare le cause di non punibilità sopravvenute (estinzione del reato per prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata; esclusa l'assoluzione di merito ai sensi del comma 2 perché non è dimostrata l'insussistenza del fatto.
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza impugnata, si verifica l'intervenuta estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità e annullare la sentenza senza rinvio.
- L'annullamento per estinzione del reato non equivale ad una assoluzione di merito: l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
- La proposizione di un ricorso non è necessariamente inammissibile se basato su censure ritenute manifestamente infondate; tuttavia l'esistenza di cause estintive sopravvenute può prevalere sulla valutazione delle doglianze sostanziali.
- Nei casi di estinzione sopravvenuta per prescrizione, il rimedio pratico è l'annullamento senza rinvio quando non è possibile accertare l'insussistenza del fatto, evitando così il prosieguo processuale.
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