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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10900/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., senza esaminare il motivo di merito. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore procedente nei confronti di un terzo proprietario, il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente rilevato che il pignoramento risultava effettuato su dati catastali poi soppressi e aveva ordinato la rettifica del pignoramento, con rinotifica, ritrascrizione e deposito di relazione notarile aggiornata entro sessanta giorni. Successivamente lo stesso giudice aveva mutato orientamento, escludendo la necessità della rettifica ai fini della prosecuzione e rigettando l'istanza di estinzione proposta dal terzo proprietario. Il terzo proprietario aveva reclamato ex art. 630 c.p.c.; il tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo che la rettifica non rientrasse tra i documenti da depositare a pena di estinzione ai sensi dell'art. 567 c.p.c. La decisione era stata poi appellata, ma la corte territoriale aveva confermato che, in caso di pignoramento eseguito su dati catastali erronei, è possibile rinnovarlo con efficacia ex nunc e che il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento rinnovato non determina l'estinzione della procedura, ma al più la sua improseguibilità. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo avverso la sentenza d'appello, ma la Suprema Corte non ha esaminato nel merito tale censura, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c.: entrambe le parti avevano depositato copia della sentenza impugnata in formato digitale priva della stampigliatura di cancelleria attestante il deposito, la data e il numero progressivo di pubblicazione.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della copia della sentenza impugnata redatta in formato digitale deve consentire di verificare con certezza l'avvenuta pubblicazione, la data e il numero di deposito; in mancanza, il ricorso per cassazione è improcedibile.

  • art. 630 c.p.c.

    È richiamato quale base del reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di estinzione.

  • art. 567 c.p.c.

    È evocato nel dibattito di merito sulla necessità del deposito della rettifica/nota di trascrizione del pignoramento ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva.

  • art. 557 c.p.c.

    È menzionato per escludere che il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento integri causa di estinzione della procedura.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è stata depositata in formato digitale, la copia prodotta deve recare l'attestazione di cancelleria idonea a comprovare pubblicazione, data e numero di deposito; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché l'assenza dell'attestazione impedisce di verificare l'esistenza del provvedimento impugnato e la tempestività dell'impugnazione.
  • Nel processo esecutivo immobiliare, il tema della rettifica o rinnovazione del pignoramento su dati catastali erronei, e degli effetti del tardivo deposito della nota di trascrizione, attiene alla prosecuzione della procedura e non può essere confuso automaticamente con una causa di estinzione.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude con declaratoria di improcedibilità, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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