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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26181/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito congrua e non illogica. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato già condannato in primo grado e in appello per detenzione illecita di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per fatti commessi in Roma il 19 aprile 2024. In sede di legittimità, il ricorrente deduce un solo motivo: il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La censura mira, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, contestando l'apprezzamento dei giudici di merito sulla gravità del fatto. La Corte rileva che la motivazione di merito ha valorizzato in modo non illogico la pluralità degli involucri in possesso dell'imputato (150), la qualità e quantità della sostanza detenuta (237 dosi medie singole di cocaina) e due precedenti penali specifici recenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti contestata e confermata nei meriti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La difesa invocava il riconoscimento della lieve entità; la Corte ribadisce che la sua esclusione è frutto di un apprezzamento di merito non illogico, fondato su quantità, modalità e precedenti dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della lieve entità nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva dei dati oggettivi del fatto, quali quantità e qualità della sostanza, modalità della detenzione/cessione e ulteriori indici significativi, come precedenti specifici.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o la contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella, non illogica, effettuata dai giudici di merito.
  • Quando la motivazione di merito sull'esclusione della lieve entità sia sorretta da argomentazioni razionali e coerenti, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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