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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40186/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi principali: 1) errata valutazione degli indizi cautelari: si deduceva incertezza nell'identificazione dell'indagato (presenza di omonimia e affidamento su dichiarazioni di un collaboratore prive di elementi autoevidenti), assenza di intercettazioni che coinvolgessero Tritta e insufficiente prova del 'coefficiente di stabilità' necessario a qualificare l'indagato come 'acquirente stabile' integrante un'associazione finalizzata al narcotraffico; 2) errata applicazione delle regole cautelari: il Tribunale avrebbe motivato in maniera generica e non individualizzata la pericolosità sociale, senza valutare adeguatamente l'attualità del pericolo e gli eventi successivi alla commissione dei fatti.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi fossero sufficienti per identificare Tritta ma non sufficienti a sostenere l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990): ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata quanto al capo riferito all'art. 74 e disposta la formale scarcerazione per tale imputazione. Ha rinviato al Tribunale di Bari la valutazione delle esigenze cautelari relative agli altri reati contestati (tre episodi di cessione ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990), affinché si riesaminino le misure alla luce della perdita dell'ipotesi associativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte richiede prove specifiche di un rapporto stabile e continuativo (approvvigionamento costante, contenuto economico delle transazioni, ruolo oggettivamente rilevante) per ricondurre la condotta dell'acquirente all'adesione al programma criminoso e integrare l'art. 74; non bastano acquisti episodici o frequentazioni per ascrivere l'appartenenza all'associazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che punisce detenzione e cessione di stupefacenti: nel provvedimento impugnato i capi relativi a cessioni (capi 25, 28 e 33) restano contestati e la verifica delle esigenze cautelari su tali fatti è demandata al Tribunale di merito.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare il Tribunale competente al riesame delle esigenze cautelari sui reati residui dopo l'annullamento dell'ipotesi associativa.

  • Cass. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020 (Manzari)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'inserimento organico dell'acquirente nell'associazione può desumersi da approvvigionamento costante, contenuto economico e rapporto con elementi di spicco del sodalizio.

  • Cass. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 (Bevilacqua)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il passaggio da rapporto contrattuale a adesione al programma criminoso richiede prova che la volontà delle parti abbia oltrepassato la sfera sinallagmatica, desumibile da continuità degli approvvigionamenti e rilevanza oggettiva dell'acquirente.

Massime di principio

  • Per contestare l'appartenenza ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) occorrono indizi idonei a dimostrare una disponibilità stabile e continua all'approvvigionamento, non semplici acquisti episodici.
  • La sola identificazione tramite 'libro mastro' o dichiarazioni di un collaboratore può essere sufficiente per l'identificazione dell'indagato, ma non automaticamente per provare l'appartenenza associativa: servono elementi che dimostrino l'adesione al programma criminoso.
  • L'assenza di intercettazioni e il ruolo numericamente limitato (pochi episodi) favoriscono la qualificazione della condotta come vendita/cessione autonoma piuttosto che come partecipazione organica a un sodalizio.
  • Nelle decisioni cautelari il giudice deve motivare in termini individualizzati e valutare l'attualità del pericolo; la semplice presunzione di pericolosità collettiva non è sufficiente.
  • Se viene meno l'ipotesi associativa, il giudice di merito deve riesaminare le esigenze cautelari sui reati residui; l'annullamento dell'accusa più grave può comportare la scarcerazione rispetto a quella imputazione, ma non esclude verifiche sulle altre contestazioni.

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