Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36839/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza indicata nel testo come pronunciata il 19 dicembre 2013, in giudizio abbreviato aveva condannato due imputati rispettivamente a due anni e a un anno di reclusione per danneggiamento seguito da incendio, aggravato dall'uso del metodo mafioso, in relazione a un fatto del 12 marzo 2017: era stata versata benzina nel vano motore dell'autovettura di un consigliere comunale, parcheggiata di notte sulla pubblica via. La Corte d'appello di Catanzaro, il 25 marzo 2026, aveva escluso l'aggravante e dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, denunciando vizio di motivazione per l'esclusione dell'aggravante: ha richiamato la presenza territoriale della cosca, il ruolo qualificato attribuito a uno degli imputati, le sue precedenti condanne per estorsione, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia secondo cui il clan lo incaricava di riscuotere estorsioni mediante l'incendio di una «bottiglietta», nonché altri incendi di beni privati e di amministratori pubblici verificatisi nello stesso periodo e nel medesimo Comune. Secondo il ricorrente, tali elementi, valutati insieme alla natura dell'atto e al contesto, imponevano una motivazione sull'idoneità intimidatoria mafiosa. Le difese degli imputati hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame sull'aggravante. Ha ritenuto viziata la motivazione d'appello perché aveva isolato le modalità esecutive dell'incendio, considerate ordinarie, senza valutare unitariamente il contesto territoriale, la presenza e la capacità intimidatoria del sodalizio, la qualità della vittima, gli attentati analoghi e gli ulteriori elementi addotti dal ricorrente. La condizione di assoggettamento rilevante può manifestarsi anche dopo la commissione di un reato contro beni e può emergere da elementi contestuali, senza che sia indispensabile una specifica modalità esecutiva o l'immediata identificazione, da parte della vittima, di uno specifico sodalizio. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto l'idoneità della condotta, nel contesto complessivo, a evocare razionalmente la forza intimidatrice mafiosa. Non è stata definitivamente affermata la sussistenza dell'aggravante. La prescrizione dichiarata in appello resta oggetto della decisione annullata e il nuovo giudizio riguarda il punto indicato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 424, primo comma, c.p.

    Diversamente si atteggia l’aggravante in delitti, quale quello in esame, che si risolvono in una aggressione che ha ad oggetto in modo immediato non delle persone, ma dei beni (art. 635 cod. pen.; art. 424 cod. pen.; art. 513 cod. pen.), nella struttura dei quali la vittima del reato non ha alcun posto nel corso della commissione del reato.

    Il delitto di cui all'art. 424 c.p. aggredisce direttamente beni e non richiede che la vittima partecipi alla sua esecuzione; l'effetto intimidatorio mafioso può quindi manifestarsi dopo il fatto e incidere sulle conseguenze del reato.

  • art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

    La disposizione dell’art. 416-bis.1., comma 1, cod. pen. sanziona, infatti, con l’aumento di pena da un terzo alla metà chi commette il reato “avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis”.

    L'aggravante richiede l'utilizzo, nella commissione del delitto, della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e omertà proprie del metodo mafioso; il suo accertamento va compiuto considerando complessivamente le circostanze concrete del fatto.

  • art. 416-bis, terzo comma, c.p.

    Per effetto del combinato disposto delle due norme, pertanto, l’aggravante del metodo mafioso consiste, in definitiva, nell’utilizzo, nel delitto, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

    La nozione di metodo mafioso rilevante per l'aggravante è ancorata all'impiego della forza intimidatrice e alla conseguente condizione di assoggettamento e omertà; non è necessario che l'autore spenda un potere mafioso effettivamente acquisito o agisca in collegamento con un sodalizio.

  • art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere davanti ad altra sezione della medesima Corte di appello, in osservanza della disposizione di cui all’art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    L'annullamento con rinvio comporta la celebrazione del nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della stessa Corte d'appello.

Massime di principio

  • Per accertare l'aggravante del metodo mafioso prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., il giudice non può limitarsi alle modalità esecutive considerate isolatamente o ai tratti necessari a sussumere il fatto nel reato-base: deve valutare unitariamente tutte le circostanze concrete e contestuali idonee a rivelare la forza intimidatrice mafiosa e la conseguente condizione di assoggettamento.
  • Il metodo mafioso non presuppone necessariamente che l'autore sia affiliato a un sodalizio effettivamente esistente o che manifesti uno specifico potere associativo; è sufficiente che la condotta, nella situazione concreta, sia oggettivamente idonea a evocare la provenienza o il sostegno di un gruppo criminale di tipo mafioso.
  • La condizione di assoggettamento può risultare anche da effetti intimidatori successivi alla consumazione, quando il reato colpisce direttamente beni e la struttura della fattispecie non implica una condotta della vittima durante l'esecuzione. Il momento in cui si produce l'effetto dipende dalla struttura del singolo reato.
  • La percezione e la reazione della persona offesa non esauriscono né determinano da sole l'accertamento dell'aggravante, ma possono costituire indicatori da valutare insieme agli elementi oggettivi del caso. Non è necessario che la vittima riconduca immediatamente il fatto a uno specifico sodalizio mafioso.
  • Tra gli elementi contestuali valutabili rientrano il radicamento di organizzazioni mafiose nel territorio, il clima intimidatorio, la qualità e il ruolo della vittima, la ricorrenza di atti analoghi e gli elementi che colleghino la condotta a pratiche criminali del sodalizio. Tali indici non provano automaticamente l'aggravante: il giudice deve motivarne la concreta capacità evocativa.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.