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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33494/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dalla società beneficiaria di nove assegni circolari non trasferibili, sottratti da ignoti, sostituiti con altri compilati ex novo e poi incassati presso filiali della società ricorrente. I giudici di merito hanno ritenuto la ricorrente responsabile per l’illegittima negoziazione dei titoli, ravvisando un inadempimento degli obblighi di diligenza professionale nell’identificazione del presentatore e nel pagamento a persona diversa dal prenditore. La ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 43 e 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la circolare ABI del 7 maggio 2001 non avrebbe valore precettivo e non potrebbe costituire parametro vincolante di diligenza; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica, in particolare sulla ritenuta inconcludenza della prova liberatoria e sull’affermazione circa l’incertezza sull’identità dei prenditori; 3) violazione degli artt. 1227 e 1175 c.c. e di varie disposizioni sulla disciplina del servizio postale, deducendo il concorso di colpa della beneficiaria per avere spedito gli assegni con posta ordinaria invece che assicurata; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ragione decisiva non ha riguardato il merito delle censure, ma la mancata prova della valida procura speciale al difensore che aveva proposto il ricorso per cassazione: nel fascicolo non risultava depositato l’atto notarile che conferiva il potere rappresentativo al soggetto che aveva rilasciato la procura, sicché la Corte non ha potuto verificare la legittimazione del delegante a rappresentare la società ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma che disciplina il pagamento degli assegni e la legittimazione all’incasso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Censurato dalla ricorrente come disposizione violata nella negoziazione dei titoli; non esaminato nel merito.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Invocato per il parametro della diligenza professionale della banca negoziatrice; la Corte non decide sulla fondatezza della censura.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto; non oggetto di autonoma decisione.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per sostenere il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e cooperazione, in relazione al preteso concorso di colpa.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel motivo sul concorso colposo, senza specifica statuizione di merito.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato nel motivo sul concorso colposo, senza specifica statuizione di merito.

  • art. 83 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma sulla procura alle liti: la mancata produzione della procura notarile valida impedisce il controllo della legittimazione del delegante e comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico della ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della procura speciale o comunque la mancata prova della legittimazione del soggetto che l’ha rilasciata impedisce il controllo sulla valida rappresentanza processuale della società e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’inammissibilità per difetto di valida procura assorbe ogni esame dei motivi di merito, anche quando essi investano violazioni di legge, vizio di motivazione, concorso di colpa o omessa pronuncia.
  • In presenza di un ricorso inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
  • Le censure relative alla diligenza professionale nella negoziazione di assegni e al valore di prassi o circolari associative richiedono un vaglio di merito che non può essere compiuto quando il ricorso sia processualmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoMora
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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