Cassazione Civile, Ordinanza n. 13929/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Enna nei confronti della debitrice principale e di alcuni fideiussori. Due fideiussori proponevano opposizione chiedendo, tra l'altro, la revoca della provvisoria esecutività del decreto, l'accertamento della mancata legittimazione attiva dell'opposta, la declaratoria di estinzione della garanzia fideiussoria, la nullità di alcune clausole della fideiussione omnibus per contrasto con la disciplina antitrust e per vessatorietà, nonché la decadenza del creditore ex artt. 1957 e 1955 c.c. Il Tribunale di Enna rimetteva la causa al Tribunale di Napoli, sezione imprese, ritenendo attratta lì la controversia sulla nullità antitrust, da decidersi con efficacia di giudicato. Il Tribunale di Napoli, invece, sollevava regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che la sola domanda di nullità della fideiussione rientrasse nella competenza della sezione specializzata, mentre la revoca della provvisoria esecutività e la domanda ex art. 1955 c.c. restassero nella competenza del giudice dell'opposizione, cioè del Tribunale di Enna.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che la domanda di accertamento della nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, proposta in via di azione e quindi con efficacia di giudicato, appartiene alla competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. Ha però ritenuto che la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e le ulteriori domande tipiche dell'opposizione, nonché la domanda subordinata di decadenza ex art. 1955 c.c., restino nella competenza del Tribunale di Enna. Ha quindi disposto la separazione delle cause e la rimessione delle parti dinanzi ai rispettivi tribunali, con termine per la riassunzione e regolazione delle spese della fase.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
"le azioni di nullità e di risarcimento del danno ... sono promosse davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata"
La norma individua la competenza della sezione specializzata per le azioni di nullità e risarcimento del danno in materia antitrust, non per le mere eccezioni sollevate incidentalmente.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
"controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287"
Le sezioni specializzate per l'impresa sono competenti per le controversie antitrust rientranti nell'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990.
art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
"le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"
La connessione può estendere la competenza della sezione specializzata alle cause connesse, ma solo nei limiti delle regole sulla connessione qualificata.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
"la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli"
Per le controversie antitrust connesse territorialmente agli uffici indicati, è inderogabilmente competente la sezione specializzata di Napoli.
La domanda di nullità proposta con efficacia di giudicato non può essere trattata soltanto incidentalmente dal giudice dell'opposizione, ma deve essere devoluta al giudice competente.
La revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è rimessa al giudice dell'opposizione e conserva competenza funzionale nel giudizio innanzi al tribunale originariamente adito.
La domanda subordinata di liberazione del fideiussore per fatto del creditore resta estranea alla competenza della sezione specializzata per l'impresa e segue la competenza del giudice dell'opposizione.
Era richiamato dagli opponenti come causa di decadenza del creditore dall'azione, ma non incide sulla ripartizione di competenza oggetto del regolamento.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287
Le clausole della fideiussione che riproducono lo schema ABI contrastante con l'intesa anticoncorrenziale possono essere dichiarate nulle in parte qua.
La nullità delle clausole antitrust poteva essere prospettata anche come nullità per contrarietà a norme imperative.
La nullità colpisce soltanto le clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà delle parti.
Massime di principio
- La domanda di nullità di una fideiussione che riproduca uno schema negoziale contrario alla normativa antitrust, se proposta in via di azione e non come mera eccezione, appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa e richiede una decisione con efficacia di giudicato.
- Se la questione antitrust è sollevata solo in via incidentale o difensiva, senza domanda autonoma di nullità, non si radica la competenza della sezione specializzata, poiché il giudice ordinario conosce delle clausole solo incidentalmente.
- La competenza per connessione presso la sezione specializzata opera solo entro i limiti delle cause effettivamente attratte dalla domanda antitrust; le domande autonome, funzionalmente riservate al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non vengono trascinate automaticamente per mera contiguità fattuale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di revoca della provvisoria esecutività resta nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione e può essere separata dalla domanda di nullità antitrust devoluta alla sezione imprese.
- La nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali colpisce solo le clausole che riproducono il contenuto dell'intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale delle parti.
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