Cassazione Penale, Sentenza n. 1006/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato (con aggravante del metodo mafioso) e porto illegale di arma, fondata su due censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, comma 3, e 273 c.p.p. per la validazione, a giudizio della difesa, delle dichiarazioni dei collaboratori/concorrenti senza il richiesto autonomo e trifasico esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva e dei riscontri; (2) errata attribuzione a Ricci del ruolo di mandante, mentre la difesa sosteneva che il movente e la titolarità dell'interesse all'omicidio spettassero esclusivamente a Domenico Bervicato, per cui Ricci sarebbe stato al più un partecipante marginale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse essenzialmente rivalutativa e che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e non illogica, anche per relationem rispetto all'ordinanza genetica. I giudici hanno confermato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza fondati su plurime e convergenti dichiarazioni (confessioni di D'Agostino, dichiarazioni di Bervicato, Bruno e Giancarlo Avventurato, Pacilio) ritenute attendibili e corroborate da riscontri tecnici e oggettivi (localizzazioni GPS del veicolo, immagini di “cattura targhe”, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di dipendenti dell'autolavaggio e dell'autofficina, movimenti dell'auto e operazioni di pulizia/sostituzione vetro). La Corte ha inoltre affermato che il giudizio del riesame può richiamare per relationem la motivazione dell'ordinanza di primo grado se ciò consente una disamina effettiva delle critiche difensive e che il vaglio sulla credibilità delle chiamate in correità non richiede una rigida sequenza trifasica ma un esame unitario che può armonizzare credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva e riscontri estrinseci. Conseguentemente la custodia cautelare è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende; la decisione non ha comportato la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma citata come riferimento alla partecipazione in concorso tra più soggetti; la Corte la ricorda come parte dell'imputazione per i reati contestati.
Norma che disciplina l'omicidio, richiamata come fattispecie contestata.
art. 577 cod. pen. (primo comma, n.3)
Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti connesse all'omicidio.
Norma relativa all'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione alla personalità degli autori e al movente.
Richiamato in connessione con le aggravanti penali applicate.
legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14
Richiamata per le norme che aggravano il porto d'armi e reati connessi; utilizzata nell'imputazione del porto illegale dell'arma.
Norma sul vaglio della credibilità delle dichiarazioni accusatorie; la Corte ha spiegato che il giudice deve valutare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva ma non in una sequenza tassativa rigida.
Norma che disciplina il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha precisato i limiti del controllo di legittimità sul riesame cautelare (solo violazione di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione).
Richiamato per l'estensione applicativa dell'art. 192 (valutazione delle dichiarazioni di coindagati) nell'ambito della cautela; la Corte ha confermato che le dichiarazioni integrano gravi indizi se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.
Richiamati in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori/concorrenti; la Corte ha affermato che la valutazione può essere unitaria e non necessariamente trifasica.
Norma richiamata per la condanna alle spese di giudizio a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare la Corte di legittimità verifica solo vizi di legge o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione: non è ammesso un sindacato pieno sui fatti né una rivalutazione probatoria.
- Le dichiarazioni di coindagati/collaboratori possono fondare i gravi indizi se ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; non è necessario un rigido, separato procedimento trifasico, ma un vaglio unitario che tenga conto della credibilità soggettiva, dell'attendibilità oggettiva e dei riscontri.
- Il richiamo per relationem alla motivazione di un precedente provvedimento è ammissibile nel riesame se consente comunque una reale e logica disamina delle critiche difensive e se le deduzioni difensive non mostrano elementi nuovi e specifici capaci di disarticolare la valutazione del giudice di merito.
- Elementi tecnici e oggettivi (es. localizzazione GPS, immagini 'cattura targhe', intercettazioni, dichiarazioni di terzi quali addetti ad autolavaggi o autofficine) costituiscono riscontri significativi che, in combinazione con dichiarazioni convergenti, rafforzano la gravità indiziaria.
- Le argomentazioni difensive che offrono mere interpretazioni alternative delle stesse prove (contrapposte versioni) rischiano di essere considerate rivalutative e quindi non idonee a determinare l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità, salvo che non emergano vizi di motivazione o di diritto evidenti.
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