Cassazione Penale, Sentenza n. 23261/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) nullità del decreto di citazione in appello per mancata indicazione degli avvisi previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., e per il mancato rispetto del nuovo termine a comparire di 40 giorni introdotto dal d.lgs. n. 150/2022; la difesa sostiene che tali novità dovessero trovare applicazione al decreto di fissazione dell'udienza successivo al 30/12/2022; (2) vizio di motivazione nella valutazione della prova: si contesta che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere il ricorrente autore di condotte volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei veicoli rinvenuti nella sua officina (rimozione targhe, sostituzione telaio), contestando la valutazione degli elementi probatori
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la censura relativa al mancato rispetto del termine di comparizione di 40 giorni è stata ritenuta tardiva perché non dedotta tempestivamente in appello e quindi preclusa; inoltre la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente (termine di 20 giorni e regime emergenziale degli avvisi) in virtù della norma transitoria introdotta dalla legge n. 199/2022 e delle successive proroghe (fino al 30 giugno 2024), per cui il decreto di citazione non doveva contenere gli avvisi previsti dalla riforma. Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché si limitava a proporre una diversa rilettura dei fatti senza dimostrare un vizio di diritto, mentre la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha analizzato la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (termine a comparire di 40 giorni e nuovi avvisi) e ha ritenuto che, per effetto della norma transitoria e delle successive proroghe, la nuova disciplina si applica solo alle impugnazioni proposte dopo la data stabilita dalla proroga; per le impugnazioni presentate entro i termini prorogati continua ad applicarsi la disciplina emergenziale previgente
art. 34, comma 1, lett. g) (modifica art. 601)
Introduzione del termine dilatorio di 40 giorni per comparire in appello e modifiche agli avvisi; la Corte ha chiarito che l'entrata in vigore è stata differita per le impugnazioni soggette a regime transitorio
art. 5-duodecies (modifica della transitoria)
Ha posticipato l'applicabilità della riforma e stabilito che per le impugnazioni proposte entro il 30/6/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni emergenziali del d.l. 137/2020; la Corte ne trae il fondamento per non richiedere i nuovi avvisi in decreto di citazione
d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito)
art. 23 e art. 23-bis commi indicati
Regime emergenziale adottato durante la pandemia che ha stabilito modalità cartolari e avvisi diversi per le udienze d'appello; la Corte ha ritenuto tali disposizioni ancora applicabili per le impugnazioni entro il termine prorogato
Proroga dell'efficacia della norma transitoria fino al 30/6/2024; elemento considerato dalla Corte per escludere l'applicazione immediata del termine di 40 giorni
Rilevanza dei termini per eccepire nullità; la Corte ricorda che la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 180, altrimenti è preclusa
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato 3.000 euro
Massime di principio
- Le eccezioni processuali relative a nullità o violazioni procedurali devono essere proposte tempestivamente nel grado di merito per non risultare poi precluse in Cassazione; la mancata deduzione per tempo comporta inammissibilità
- In presenza di successione normativa senza chiari criteri transitori, per individuare la disciplina applicabile si deve fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (principio tempus regit actum); le modifiche legislative potrebbero non applicarsi se una norma transitoria o proroghe ne differiscono l'entrata in vigore
- La Corte di Cassazione non riconsidera valutazioni di merito sui fatti e sulle prove se la censura si limita a proporre una diversa lettura degli elementi probatori; per ottenere accoglimento bisogna dimostrare un vizio di diritto o di motivazione rilevante
- Le modifiche procedurali che incidono su termini e avvisi (es. art. 601) possono essere considerate correlate ad altri istituti processuali: se l'applicazione di nuove modalità è incompatibile con un regime transitorio (es. rito cartolare), la loro efficacia può essere rinviata
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione è importante indicare chiaramente e tempestivamente ogni presunta violazione di termini o nullità, e motivare in modo specifico il vizio di diritto evitando generalizzazioni o contestazioni meramente alternative
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