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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25691/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché fondato su un asserito vizio nell'indicazione della norma di riferimento, circostanza comunque irrilevante, dato che la tardività dell'appello non era contestata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto contro la sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da reato societario. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge, sostenendo un errore nel riferimento normativo indicato nella decisione impugnata ai fini del calcolo del termine di impugnazione. La censura mirava a contestare il criterio seguito per ritenere tardivo l'appello, ma la tardività dell'impugnazione non era contestata in sé; inoltre il richiamo alla sospensione feriale dei termini è stato ritenuto inconferente rispetto al termine per il deposito della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza del motivo rispetto alla tardività non contestata dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1 L. 742/1969

    richiamato solo indirettamente per escludere l'applicabilità della sospensione feriale al termine per il deposito della motivazione

  • Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586

    le Sezioni Unite hanno affermato che la sospensione feriale dei termini non si applica al termine per il deposito della motivazione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura un asserito errore formale nel richiamo normativo della decisione impugnata, ma non incide sulla ratio decidendi, fondata su un dato autonomamente sufficiente e non contestato, come la tardività dell'impugnazione.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per il deposito della motivazione della sentenza; pertanto non può essere invocata per contestare la tempestività dell'impugnazione calcolata su tale presupposto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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