Cassazione Civile, Ordinanza n. 20224/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della CTR Puglia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi per spese di sponsorizzazione corrisposte dal contribuente a un'associazione sportiva dilettantistica in cambio di attività promozionale, ritenendole non deducibili. La CTR aveva invece valorizzato: l'effettivo svolgimento della prestazione promozionale; la tracciabilità dei pagamenti mediante assegni non trasferibili; l'applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2000, ritenuto fonte di una presunzione legale di inerenza/deducibilità fino a euro 200.000; l'irrilevanza dell'antieconomicità dell'operazione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato i principi sull'onere della prova in tema di effettività e inerenza delle spese dedotte dal reddito d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la fattispecie rientrava nell'ambito dell'art. 90, comma 8, L. 289/2000, che qualifica come spesa di pubblicità, fino al limite annuo di 200.000 euro, il corrispettivo in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche quando finalizzato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor mediante specifica attività del beneficiario. La norma introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa, purché ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza: soggetto sponsorizzato dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale, effettiva attività promozionale del beneficiario. In presenza di tali presupposti, non rilevano ulteriori valutazioni di inerenza o congruità né il sindacato sull'antieconomicità dell'operazione. Poiché tali condizioni risultavano accertate e comunque non contestate, il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Invocato dall'Agenzia per contestare il riconoscimento della deducibilità; la Corte non lo assume come norma decisiva nel caso concreto, perché prevale la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2000.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come veicolo del motivo proposto.
art. 90, comma 8, L. 289/2000
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi
La disposizione è interpretata come fonte di una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, entro il limite quantitativo previsto, quando il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica e svolga effettiva attività promozionale.
art. 74, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dall'art. 90, comma 8, L. 289/2000 per la qualificazione delle spese come pubblicità.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche, se ricorrono i presupposti normativi e il limite annuo previsto, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità e non richiedono ulteriori verifiche di inerenza o congruità.
- La presunzione legale stabilita dall'art. 90, comma 8, L. 289/2000 opera in modo assoluto: una volta accertata l'esistenza del soggetto beneficiario dilettantistico, il rispetto del limite di spesa, la finalità promozionale e l'effettiva attività promozionale svolta, l'Amministrazione non può negare la deducibilità invocando l'antieconomicità dell'operazione.
- In tema di costi di sponsorizzazione soggetti alla disciplina speciale, il tema dell'onere della prova sull'effettività/inerenza è recessivo rispetto alla qualificazione legale della spesa come pubblicità prevista dalla norma speciale.
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