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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06704/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una decisione della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva rigettato sia l’appello principale dell’amministrazione finanziaria sia l’appello incidentale dei contribuenti. Le ricorrenti in cassazione hanno censurato la sentenza di secondo grado con tre motivi. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso la lite valorizzando il principio di correttezza e buona fede dei contribuenti, tema non dedotto dalle parti e comunque estraneo al petitum, invece di esaminare il motivo di appello specifico relativo ai conteggi delle somme versate, dovute in base a giudicati e ancora da corrispondere per imposte, sanzioni e interessi. Il terzo motivo deduceva omessa pronuncia, sempre ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., sullo specifico motivo di gravame dell’Agenzia. Il secondo motivo è rimasto assorbito. I contribuenti hanno resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per asserita non autosufficienza e genericità, e nel merito ne hanno chiesto il rigetto, invocando la conformità della decisione ai fatti accertati.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che fosse sufficientemente specifico e autosufficiente, anche alla luce dell’interpretazione non formalistica dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Poi ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, demandando a quel giudice anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la CTR non si è pronunciata sullo specifico motivo di appello relativo ai conteggi delle somme, limitandosi invece a richiamare in modo inconferente il principio di buona fede e correttezza senza che tale questione fosse stata devoluta al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione/struttura della sentenza tributaria, la cui violazione è dedotta per sostenere che il giudice di merito abbia deciso fuori dai limiti del devolutum.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata decisione sul motivo di appello specificamente proposto integra omessa pronuncia e il rilievo di temi estranei integra extrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per omessa pronuncia ed extrapetizione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice di appello deve pronunciarsi sui motivi specificamente devoluti; la mancata decisione su uno di essi integra omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Il giudice non può fondare la decisione su una questione diversa da quella dedotta dalle parti, pena extrapetizione, quando il tema valorizzato non sia stato introdotto nel contraddittorio.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale di tutti gli atti, se il ricorso ne indica con precisione il contenuto essenziale e la loro presenza nel fascicolo di merito.
  • In presenza di doglianze su conteggi e riparti di somme dovute, il giudice di merito deve esaminare specificamente i prospetti e le allegazioni dedotte, non potendo sorvolare sui calcoli effettivamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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