Cassazione Civile, Ordinanza n. 18413/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società che sosteneva di avere svolto, nell'anno 2004, il servizio di gestione e manutenzione di un impianto di depurazione delle acque reflue e chiedeva il pagamento di euro 22.802,11, indicati in fattura, in via principale come corrispettivo contrattuale e, in subordine, come indennità per gestione di affari altrui o come indebito arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo non provata la stipulazione di un contratto di appalto con la controparte né la prova di attività svolte nel 2004, valorizzando soltanto contatti e trattative non sfociate in accordo, oltre al fatto che la disponibilità delle chiavi e alcuni interventi successivi erano riconducibili a iniziative unilaterali del precedente gestore. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto, in sintesi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova testimoniale; erronea valutazione delle presunzioni; violazione delle regole sull'appalto e sulla determinazione del corrispettivo, sostenendo che la prova orale e la fattura avrebbero dimostrato sia l'esistenza del rapporto sia il quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, escludendo che vi fosse un contrasto logico nella motivazione della sentenza d'appello e affermando che il possesso delle chiavi e gli interventi di manutenzione successivi non provavano la conclusione del contratto, trattandosi di condotte unilaterali del precedente gestore. Ha poi ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi perché diretti, in sostanza, a una diversa rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che non risultava alcuna prova della stipulazione del contratto di appalto per l'anno 2004 né dell'attività effettivamente svolta in quell'anno. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come base per le censure di nullità della sentenza e violazione di norme processuali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato per dedurre la nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o contraddittoria
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
richiamato in relazione alle contestazioni e alle preclusioni difensive
richiamato per il principio di non contestazione e per il giudizio sulle prove
richiamato per il riparto dell'onere della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamati per contestare l'uso delle presunzioni semplici
richiamato per denunciare la pretesa introduzione di nuove eccezioni o questioni in appello
richiamato quale norma definitoria del contratto di appalto
richiamato per la determinazione del corrispettivo dell'appalto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se denuncia un vero vizio di legittimità, non se mira a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione non è viziata da contraddittorietà solo perché il giudice valorizza, da un lato, la mancanza di prova della stipulazione del contratto e, dall'altro, fatti storici compatibili con condotte unilaterali del precedente gestore; occorre un contrasto logico effettivo e irriducibile.
- Il possesso delle chiavi di accesso a un impianto e l'affidamento di piccoli interventi di manutenzione, in assenza di prova dell'accordo contrattuale con il presunto committente, non bastano a dimostrare la conclusione di un contratto di appalto o l'insorgenza del diritto al corrispettivo.
- Quando il giudice di merito accerta che non è provata la stipulazione del contratto, diventa irrilevante discutere la sola quantificazione del compenso, perché manca il presupposto stesso del credito.
- Le censure basate sul principio di non contestazione, sulle presunzioni e sulla valutazione testimoniale non possono essere utilizzate per trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
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