Cassazione Penale, Ordinanza n. 32521/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva per aspecificità, in quanto meramente reiterativo delle doglianze d'appello, e manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato, con applicazione della recidiva reiterata pluriaggravata. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'insussistenza della recidiva contestata. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva era conforme ai principi secondo cui il riconoscimento dell'aggravante deve fondarsi su una valutazione concreta, condotta alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato in giudizio e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta delittuosa denoti una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso quale fattore criminogeno, con esclusione della mera ricaduta occasionale. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Esso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva esplicitato valutazioni di merito idonee a giustificare la quantificazione della pena e non censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La recidiva richiede una valutazione concreta della relazione tra il nuovo reato e le precedenti condanne, non limitata alla gravità dei fatti o al tempo trascorso.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati per verificare se la precedente condotta criminosa esprima una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del reato successivo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a reiterare le censure già formulate nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato mediante una valutazione concreta, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se queste rivelino una persistente inclinazione al delitto e abbiano costituito un fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato; non è sufficiente fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull'intervallo temporale tra gli stessi.
- È manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito espone le valutazioni poste a fondamento della quantificazione della pena, trattandosi di apprezzamenti di merito non censurabili in cassazione se adeguatamente motivati.
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