Cassazione Penale, Sentenza n. 29686/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra diverse sentenze di condanna per reati contro il patrimonio commessi in date e luoghi differenti. In particolare si censura la motivazione della Corte territoriale per presunta illogicità nel valorizzare la diversità degli esercizi commerciali, la tipologia dei beni e la distanza temporale tra i reati, senza riconoscere la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente ha reiterato in termini aspecifici la richiesta di applicazione della continuazione e non ha confutato la motivazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'assenza degli indicatori necessari per la continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, pianificazione della serie di reati) concludendo per una determinazione estemporanea dei singoli episodi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto dell'istanza di continuazione; la mancata acquisizione o valutazione puntuale può rendere la decisione carente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione doveva essere formulato nei limiti previsti da tale disposizione: il motivo deve essere specificamente enunciato e non può consistere in una generica riproposizione della richiesta.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla Corte di cassazione; conferma la regolarità dell'istruttoria relativa alle conclusioni.
Stabilisce le conseguenze economiche in favore dello Stato/Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento di una somma e delle spese.
Richiamato in relazione alla qualificazione di specifiche condotte; utilizzato per identificare le fattispecie penali coinvolte nelle sentenze impugnate.
Norme che disciplinano i reati di furto e le aggravanti; indicate per descrivere i reati per i quali erano state emesse le sentenze tra le quali si chiedeva la continuazione.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per i criteri applicativi della continuazione: occorre verifica approfondita di indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e pianificazione degli illeciti.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede, anche in sede di esecuzione, la valutazione puntuale di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, pianificazione) e non può essere riconosciuta sulla base di meri elementi generici o ripetuti.
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire e valutare le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto dell'istanza (art. 186 disp. att. c.p.p.); la mancata acquisizione può rendere la decisione vulnerabile.
- In sede di impugnazione in Cassazione il motivo deve essere formulato nei limiti di legge e con specificità tale da incidere sulla logica della motivazione del giudice di merito; le censure aspecifiche sono inammissibili.
- La distanza temporale, la diversità dei luoghi e la tipologia dei beni sono fattori rilevanti che possono giustificare il rigetto della continuazione se indicano una determinazione estemporanea dei singoli reati.
- Per ottenere un riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi che dimostrino una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi già al momento del primo fatto (es. pianificazione, ripetitività omogenea, modalità identiche, abitudini criminali).
- La decisione del giudice di merito non viene censurata in Cassazione se la motivazione appare logica e coerente alla luce dei criteri consolidati (limiti della revisione sulla valutazione del fatto).
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