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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36786/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furti ai danni di due esercizi commerciali e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (un paio di forbicine). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità delle notifiche e declarata assenza dell'imputato (violazione artt. 670 e 420-bis c.p.p. e vizio nella elezione di domicilio, con richiamo allo status di detenuto) 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova in ordine alla responsabilità, con rilievi sui contenuti dichiarazioni dei testi e sulla perquisizione 3) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n.2 c.p.) in relazione all'asportazione o meno di placche antitaccheggio sui capi sottratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo per difetto di tempestiva eccezione delle nullità derivanti da irregolare modalità di notifica e perché le notifiche al difensore risultano effettuate a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il secondo perché conteneva una mera richiesta di revisione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove (vietata in Cassazione). Il terzo motivo è stato accolto ma solo in parte: la Corte ha ritenuto che, per il furto ai danni dell'esercizio "Pellizzari", la prova della presenza e della manomissione delle placche antitaccheggio è incerta e la qualificazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose non è adeguatamente motivata. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente a quella aggravante e alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio e per la verifica della sussistenza delle querele/condizione di procedibilità. Per il resto la condanna è confermata e il ricorso è rigettato nelle altre parti.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8

    Norma procedurale relativa alla disciplina delle discussioni e alle modalità di presentazione delle requisitorie scritte in Cassazione durante il periodo emergenziale; usata per il procedimento orale/scritto nella presente causa.

  • disp. att. cod. proc. pen. art.173 comma 1

    Limiti nell'articolazione del ricorso in Cassazione rispetto alle censure proposte; richiamata per definire i limiti di deduzione dei motivi

  • cod. proc. pen. artt. 670 e 420-bis

    Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità per errata indicazione di assenza dell'imputato e vizio nelle notifiche; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché non tempestivamente dedotte e soggette a sanatorie previste dal codice

  • cod. proc. pen. art.161 comma 4

    Regola sulle notifiche all'avvocato difensore; la Corte ha accertato che le notifiche sono state effettuate in conformità a questa disposizione e non come domiciliatario, attenuando l'eccezione del ricorrente

  • cod. proc. pen. art.179

    Tratta dell'omissione della notificazione; la Corte ha distinto tra omissione e violazione delle modalità di esecuzione rilevando che nel caso si è trattato di irregolarità delle modalità non di omissione

  • cod. proc. pen. art.178 comma 1 lett. c

    Prevede la nullità di atti quando vi è violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione; la nullità è di ordine generale e soggetta a sanatorie

  • cod. proc. pen. artt. 180, 182, 183, 184

    Richiamate le disposizioni sulle modalità e termini di deducibilità delle nullità e sulle sanatorie; la Corte ha ritenuto che le eccezioni non erano state tempestivamente sollevate e potevano essere sanate

  • cod. pen. art.625 primo comma n.2

    Norma che configura l'aggravante della violenza sulle cose nel furto; la Corte chiarisce che la violenza può essere esercitata anche sul dispositivo di protezione (es. placca antitaccheggio) e non solo direttamente sulla cosa, ma applica la norma limitatamente ai casi provati e annulla quando la prova è incerta

  • Giurisprudenza Corte di cassazione (Sez. U n.22242/2011, Scibè)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di merito delle prove; invocato per rigettare le questioni che chiedono una nuova lettura del materiale probatorio

Massime di principio

  • Le nullità relative a modalità di notifica (non omissione) costituiscono nullità di ordine generale soggette a sanatorie: devono essere eccepite tempestivamente in grado e rispettare i termini di deducibilità, altrimenti sono inammissibili in Cassazione.
  • Se l'imputato è rappresentato da difensore e le notifiche risultano effettuate ai sensi dell'art.161 c.p.p., l'eccezione di illegittima notificazione è difficilmente utilizzabile in Cassazione se non tempestivamente sollevata.
  • La Corte di cassazione non è luogo per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: i motivi che si limitano a chiedere diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili perché esorbitano dal sindacato di legittimità.
  • Per l'aggravante della "violenza sulle cose" nel reato di furto (art.625 n.2), non è necessario agire direttamente sulla cosa: la manomissione di dispositivi di protezione (es. placche antitaccheggio) può integrare la violenza. Tuttavia la sussistenza dell'aggravante richiede prova chiara e motivazione non contraddittoria; se la prova è incerta, l'aggravante deve essere esclusa.
  • In caso di annullamento parziale per una circostanza aggravante, il giudice di rinvio deve riesaminare la qualificazione e il trattamento sanzionatorio, non essendosi formato giudicato progressivo su quella circostanza; la verifica della condizione di procedibilità (querela) può essere rimessa al giudice di rinvio.

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