Cassazione Penale, Sentenza n. 1793/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della penale responsabilità per ricettazione e deduce: (1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per aver qualificato il fatto come ricettazione anziché come furto, sulla base del modesto intervallo temporale tra lo spossessamento del cellulare e il suo rinvenimento in disponibilità dell'imputato e della contiguità spaziale dei luoghi; (2) mancato riconoscimento, per la prima volta in cassazione, della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il primo motivo è assolutamente generico e non si confronta con la motivazione puntuale della sentenza impugnata (la corte di merito ha motivato che le circostanze non escludono la ricezione di cosa sottratta e manca evidenza di amotio diretto o confessione); il secondo motivo è nuovo e sarebbe stato necessario sollevarlo in sede di merito (o nelle conclusioni di appello), pertanto non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto
La causa di non punibilita' per particolare tenuita' poteva essere applicata al reato di ricettazione ma non puo' essere invocata per la prima volta in Cassazione se non dedotta nel giudizio di merito, conformemente all'art. 606, comma 3, c.p.p.
art. 648 c.p. (secondo comma, oggi quarto)
La norma sanziona la ricettazione; la Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi di fatto, la condotta fosse compatibile con la ricezione di cosa illecitamente sottratta e non sussistesse prova dell'amotio o del furto
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
limiti alla deduzione di nuove questioni in Cassazione
Impedisce di dedurre per la prima volta in Cassazione questioni che potevano essere sollevate in sede di merito; applicato per escludere l'ammissibilita' del motivo relativo all'art. 131-bis
Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 21/07/2020
dichiarazione di illegittimita' costituzionale di parti dell'art. 131-bis
La Corte Costituzionale aveva reso applicabile la causa di non punibilita' per particolare tenuita' anche ai reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva, condizione che ha rilievo nell'apprezzamento della tenuita' anche per la ricettazione
Giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo)
principio sulla onerosita' della richiesta in giudizio di merito
Il giudice di merito non e' obbligato a pronunciarsi sulla causa di esclusione della punibilita' (art. 131-bis) in assenza di specifica richiesta da parte delle parti
Massime di principio
- Una impugnazione per cassazione che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche sono inammissibili
- Le questioni sostanziali rilevabili ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' devono essere tempestivamente sollevate in grado di merito; non e' possibile dedurle per la prima volta in Cassazione salvo eccezioni ben motivate
- La mera vicinanza temporale e spaziale tra lo spossessamento della cosa e il suo rinvenimento nella disponibilita' di un soggetto non prova automaticamente il furto: occorrono elementi che dimostrino l'amotio diretto o altri indizi logici e storici dell'appropriazione
- Se si intende ottenere l'applicazione di una causa speciale di non punibilita' (es. art. 131-bis), e' consigliabile formularne espressa richiesta e fornire elementi probatori e di fatto gia in primo o secondo grado per consentire al giudice di merito di valutare la questione
- Contestare la motivazione della corte di merito richiede un'analisi puntuale delle evidenze utilizzate dal giudice; senza cio' la censura rischia di essere qualificata come mera riproposizione delle argomentazioni gia discusse
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