Sentenza del 12/04/2017 n. 9439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dall’errata indicazione, nella dichiarazione relativa al 2002 presentata nel 2003, dell’IRAP dovuta, quantificata in misura inferiore di 4.566,00 euro. Dopo il controllo automatizzato, l’Agenzia notificò il 29/08/2005 un avviso bonario per 5.675,03 euro; la società presentò una dichiarazione integrativa il 15/09/2005 e un’istanza di sgravio in autotutela il 17/11/2005. Il 04/08/2006 fu notificata la cartella esattoriale, indicata in premessa per 7.285,17 euro oltre sanzioni e interessi. La CTP di Pesaro respinse il ricorso e la CTR delle Marche, con sentenza del 05/05/2009 depositata il 21/05/2009, respinse l’appello, richiamando le regole sulla rettifica della dichiarazione e sul termine per chiedere il rimborso. In Cassazione la società formulò sette motivi: dedusse, in particolare, l’omessa pronuncia sull’applicabilità dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998; contestò inoltre che la CTR avesse deciso su una richiesta di rimborso mai proposta e denunciò l’omessa pronuncia sulla sanzione prevista per l’inesatta indicazione dei dati, oltre a dedurre violazioni di legge e omessa valutazione. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la norma pertinente alla dichiarazione integrativa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri sei, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità della cartella né l’efficacia della dichiarazione integrativa: la CTR dovrà esaminare l’applicabilità dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. La sentenza non dispone direttamente l’annullamento della cartella.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, nel testo vigente ratione temporis
Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, costituisce norma certamente applicabile alla fattispecie, che nella sua versione vigente "ratione temporis" così recitava: "Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e successive modificazioni".
La norma è pertinente alla correzione, mediante dichiarazione integrativa, di errori o omissioni anche relativi all’IRAP; la dichiarazione può essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, restando salva l’applicazione delle sanzioni. La CTR avrebbe dovuto esaminare la sua applicabilità alla vicenda.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e successive modificazioni
Nel testo dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, il termine previsto per l’accertamento costituisce il limite temporale entro cui presentare la dichiarazione integrativa. La Corte non ha però deciso in concreto la tempestività della dichiarazione della società.
La CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla applicabilità di tale norma, essendosi pronunciata su una fattispecie del tutto diversa e facendo riferimento a norme che disciplinano ipotesi altrettanto diverse da quelle devolute.
La decisione viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando omette di esaminare una questione specificamente devoluta, decisiva per la controversia, e decide invece facendo riferimento a una fattispecie diversa.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione fiscale contiene errori o omissioni, occorre verificare la disciplina specifica della dichiarazione integrativa applicabile ratione temporis, anziché applicare automaticamente regole relative alla rettifica della dichiarazione o al rimborso di imposte versate in eccesso.
- La dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 può correggere errori o omissioni riguardanti anche l’IRAP entro il termine di accertamento previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, salva l’applicazione delle sanzioni; la pronuncia non stabilisce però l’esito concreto sulla tempestività o sulle conseguenze sanzionatorie.
- Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle questioni specificamente sottoposte al suo esame. L’omessa valutazione di una norma potenzialmente decisiva può comportare la cassazione con rinvio, senza che la Cassazione decida necessariamente il merito della pretesa tributaria.
- L’accoglimento di un motivo processuale per omessa pronuncia non equivale all’annullamento definitivo dell’atto fiscale: in caso di rinvio, la controversia resta da decidere nel merito dal giudice indicato dalla Cassazione.
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