Cassazione Penale, Ordinanza n. 02872/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna pronunciata in appello per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché, in parte, riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione giuridica del fatto, ma è stato dichiarato inammissibile per ragioni attinenti alla critica alla motivazione e alla valutazione delle prove.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente e non riconosciuta dai giudici di merito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio o di una nuova ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata concessione di una circostanza attenuante deve essere specifica e argomentata con riferimento alle ragioni poste dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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