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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05082/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo relativo alla pena e la mancata specifica confutazione della motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. L'unico motivo esaminato deduceva vizi di motivazione e violazione di legge processuale in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto il motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già considerato il trattamento sanzionatorio alla luce della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e aveva giudicato congrua una pena determinata in termini minimi dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale come censure proponibili con il ricorso per cassazione; il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state considerate prevalenti sulla recidiva contestata, incidendo sulla determinazione della pena.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata oggetto di gravame ed è stata ritenuta recessiva rispetto alle attenuanti generiche ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesta il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, è generico e inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha motivato la pena valorizzando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e ha determinato la sanzione in misura prossima al minimo edittale, la censura di eccessività della pena richiede una confutazione puntuale di tale percorso argomentativo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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