Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30418/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vairo ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione relativo alla ricezione e messa in commercio di supporti magnetici contenenti programmi informatici illecitamente duplicati. Il ricorrente ha censurato la motivazione, sostenendo che non sussistessero elementi idonei a dimostrare che egli fosse l'autore della duplicazione illecita e che la sola presenza dei duplicati non poteva far presumere la sua condotta di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa avesse formulato argomentazioni generiche e ipotetiche (es. la mera disponibilita di un "masterizzatore" sul mercato) senza fornire elementi oggettivi che rendessero credibile la versione difensiva secondo i criteri giurisprudenziali richiamati. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala inoltre che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, aveva prosciolto Vairo dal capo a) (detenzione per la vendita) per prescrizione e confermato la condanna per il capo b) (ricettazione).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La ricettazione viene valutata nella prospettiva che la mera presenza di beni illeciti non basta a provare la ricezione finalizzata al lucro senza elementi che colleghino l'imputato alla loro illecita trasmissione o produzione; occorrono elementi concreti che rendano credibile la disponibilita o il ruolo dell'imputato

  • Legge sul diritto d'autore

    L. 22 aprile 1941, n. 633 (norme sul diritto d'autore e tutela dei programmi informatici)

    I programmi informatici sono protetti dal diritto d'autore e la loro illecita duplicazione integra il presupposto fattuale di reati connessi (es. contraffazione/detenzione illecita), rilevante come fatto presupposto nella ricettazione di supporti contenenti copie illecite

  • art. 616, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 3, c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso per cassazione, nonche la condanna alle spese processuali

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. III, 29 febbraio 2012, n. 7880

    Cass. Sez. III, 29/02/2012, n. 7880

    Ritenuto in passato che la disponibilita di ampia strumentazione per la duplicazione possa concorrere a fondare l'ipotesi di ricettazione, ma la decisione va letta nel piu ampio contesto giurisprudenziale e non come automatismo probatorio

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. III, 3 settembre 2018, n. 39427

    Cass. Sez. III, 03/09/2018, n. 39427

    Successiva pronuncia che sottolinea come la mancanza di elementi probatori sulla disponibilita in capo all'imputato sia di strumenti o della matrice originaria induca a ritenere che non ci sia identita personale tra produttore e venditore, ossia indebolisce l'automatismo accusatorio basato sulla sola presenza di duplicati

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. II, 18 novembre 2019, n. 46637

    Cass. Sez. II, 18/11/2019, n. 46637

    Per escludere la ricettazione non basta l'affermazione dell'imputato di essere autore del reato presupposto: la prospettazione difensiva deve essere corroborata da elementi oggettivi che la rendano concretamente credibile

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. VI, 5 agosto 2016, n. 34679

    Cass. Sez. VI, 05/08/2016, n. 34679

    Conferma il principio secondo cui le ipotesi difensive generiche e non supportate da elementi concreti non sono sufficienti per escludere la ricettazione

Massime di principio

  • La sola detenzione di copie illecite di programmi informatici non prova automaticamente la ricettazione: occorrono elementi che colleghino l'imputato alla loro illecita produzione o alla ricezione con finalita di lucro
  • Se l'imputato sostiene di essere l'autore del reato presupposto (es. di aver duplicato i programmi), non e tenuto a provare pienamente la sua versione, ma deve comunque fornire elementi oggettivi che la rendano concretamente credibile e non meramente ipotetica
  • La disponibilita sul mercato di strumenti per duplicare non basta, da sola, a dimostrare che l'imputato abbia materialmente effettuato la duplicazione: servono prove della loro effettiva disponibilita e uso a carico dell'imputato
  • La giurisprudenza di merito e di legittimita va valutata nel suo insieme: precedenti isolati non autorizzano deduzioni automatiche, soprattutto quando successivi arresti hanno precisato criteri piu rigorosi di valutazione probatoria
  • In caso di ricorso per cassazione fondato su argomentazioni generiche o ipotetiche, la corte puo dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.