Cassazione Penale, Sentenza n. 8923/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Sostiene vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe valutato una serie di sopravvenienze (risarcimenti alle parti offese, cancellazione di società intestate fittiziamente, disponibilità a trasferirsi) idonee a dimostrare l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione di tipo camorristico ("clan dei Casalesi") e, quindi, la cessazione o l'attenuazione della presunzione relativa di pericolosità sociale connessa all'art. 416-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato, in termini logici e congrui, l'operatività della presunzione connessa all'art. 416-bis c.p. e la persistenza delle esigenze cautelari, alla luce del ruolo di rilievo svolto dall'imputato nel sodalizio e della gravità e molteplicità dei fatti contestati. La Corte ha inoltre ricordato che non può rivedere in sede di legittimità la valutazione di merito sugli elementi di fatto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la competenza del Tribunale della Libertà e il ricorso ex art. 310 c.p.p. quale via per impugnare misure cautelari; richiamata per inquadrare il rito del riesame.
Prevede l'associazione di tipo mafioso; in combinato con l'art. 275, comma 3 c.p.p., determina una presunzione relativa di pericolosità sociale che può essere superata solo mediante prova o elementi oggettivi che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione.
Stabilisce la presunzione relativa di pericolosità sociale in relazione a talune fattispecie; è stata interpretata unitamente all'art. 416-bis per regolare l'onere probatorio e le possibilità di superamento della presunzione.
Richiamato nel testo come disposizione relativa al parere del pubblico ministero; nel caso il PM aveva osservato elementi favorevoli al ricorrente, ma ciò non ha mutato la valutazione del giudice del riesame.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Dispositivo che disciplina l'esigenza cautelare della reiterazione del reato; la giurisprudenza consente di desumerla anche dalla molteplicità e modalità della condotta prestata, anche se risalente nel tempo.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso chiaramente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente.
Massime di principio
- In ipotesi di imputazione ai sensi dell'art. 416-bis c.p., la presunzione di pericolosità sociale è rilevante e può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione criminale; mere disponibilità o atti sporadici (risarcimenti, cancellazione di società, dichiarazioni di trasferimento) possono non essere sufficienti se contraddetti dallo "spessore" del ruolo ricoperto.
- Il giudice della cautela può desumere il pericolo di reiterazione anche dalla molteplicità e gravità dei reati-fine contestati, considerati insieme e alla luce delle modalità di condotta, indipendentemente dalla loro attualità temporale.
- In sede di Cassazione il controllo è di legittimità: non è ammessa una rivalutazione degli elementi di fatto o degli indizi compiuta dal giudice di merito; la Corte verifica solo la logica e la congruità della motivazione e l'assenza di vizi giuridici evidenti.
- Se il giudice del riesame conclude per la persistenza delle esigenze cautelari in presenza di un ruolo apicale o di spessore nel sodalizio, è probabile che le sopravvenienze difensive non siano ritenute sufficienti a giustificare una misura meno afflittiva.
- Ricorrere in Cassazione per questioni riguardanti la valutazione di merito degli indizi espone al rischio di inammissibilità: le doglianze devono essere formulate in termini di violazioni di diritto o vizi motivazionali chiari, altrimenti il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione alla cassa delle ammende.
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