Cassazione Penale, Ordinanza n. 18912/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della qualificazione giuridica tra ricettazione e furto, perché il motivo non superava il vaglio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: ha contestato la mancata riqualificazione del fatto dal delitto di ricettazione al furto, sostenendo in sostanza che la qualificazione giuridica corretta dovesse essere quella di cui all'art. 624 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva le stesse doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata; per questo motivo il motivo è stato ritenuto generico e solo apparente, quindi inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come qualificazione giuridica contestata dal ricorrente, in relazione al delitto di ricettazione.
Norma evocata dal ricorrente come diversa e più favorevole qualificazione del fatto, in luogo della ricettazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la base normativa dell'inammissibilità del ricorso quando il motivo è privo di specificità o si risolve nella mera riproposizione di doglianze già disattese senza confronto effettivo con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello integra motivo aspecifico e solo apparente, quindi inammissibile.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile quando si limiti a reiterare argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza indicare errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18898/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →