Sentenza del 02/10/2024 n. 2555 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sulla deducibilità ai fini IRAP dell'IMU versata sugli immobili strumentali e sul conseguente diritto al rimborso richiesto dalla società (istanza per € 6.686,00). L'Ufficio ha impugnato la pronuncia di merito ritenendola viziata per omessa o insufficiente motivazione e per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che i giudici di prime cure avevano erroneamente valutato la questione come relativa alla deducibilità ai fini IRES invece che ai fini IRAP. In diritto l'Ufficio deduceva la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n.23/2011, che preclude la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini IRAP, e l'omesso esame del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendolo fondato. Ha richiamato la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.21/2024) che ha chiarito in via definitiva che l'IMU sugli immobili strumentali è totalmente indeducibile ai fini IRAP, confermando la ratio diversa dell'IRAP rispetto alle imposte reddituali e patrimoniali. In conseguenza la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata: è stato respinto il ricorso della contribuente relativo al silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso per € 6.686,00. Le spese del giudizio sono compensate fra le parti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n.23/2011
Secondo la Corte d'appello il disposto è ancora vigente e specificamente preclude la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini IRAP; i giudici richiamano la diretta applicazione della norma per escludere il diritto al rimborso richiesto dalla contribuente.
Sentenza Corte Costituzionale n.21/2024
La Corte Costituzionale ha chiarito che l'IMU versata sugli immobili strumentali è totalmente indeducibile ai fini IRAP, motivando la diversità della base imponibile IRAP (valore della produzione netta) rispetto alle imposte sul reddito o patrimoniali e confermando l'interna coerenza del tributo IRAP.
Sentenza Corte Costituzionale n.262/2020
Richiamata preliminarmente come riferimento giurisprudenziale su profili di illegittimità costituzionale dell'IMU in altri ambiti; nel caso di specie, tuttavia, è stato ritenuto prevalente il chiarimento successivo e specifico fornito dalla sent. n.21/2024.
Massime di principio
- L'IMU sugli immobili strumentali non è deducibile ai fini IRAP: quando un contribuente chiede il riconoscimento di deduzioni o rimborsi basati sulla deducibilità dell'IMU ai fini IRAP, l'Amministrazione e i giudici applicheranno l'art. 14 d.lgs. 23/2011 insieme all'orientamento consolidato della Corte Costituzionale.
- La ratio dell'IRAP è autonoma rispetto alle imposte sul reddito: essendo l'IRAP parametrata al valore della produzione netta, il trattamento dell'IMU non si armonizza automaticamente con le regole di deducibilità IRES.
- Le decisioni della Corte Costituzionale sopravvenute durante il processo possono mutare l'esito della controversia: in presenza di pronunce costituzionali chiarificatrici, i giudici di merito devono adeguarsi e possono riformare sentenze precedenti che contraddicono tali principi.
- Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su istanze di rimborso può essere dichiarato legittimo se il diritto al rimborso è incompatibile con la normativa e la giurisprudenza prevalente; il contribuente deve quindi fondare il ricorso su norme e orientamenti giurisprudenziali non superati.
- In contenziosi tecnici e complessi, la compensazione delle spese è possibile, in particolare se la parte resistente non si costituisce e le questioni sollevate sono di particolare tecnicismo o hanno subito mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa.
- Nelle impugnazioni, è essenziale la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e una motivazione esaustiva: tuttavia la sussistenza di una norma chiara che esclude il credito fiscale può giustificare la riforma della decisione anche quando la prima motivazione risultasse carente.
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