Sentenza del 02/10/2024 n. 857 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccolto l'appello dell'Agenzia; revocata la sentenza di primo grado della CTP di Bologna; dichiarato il diritto dell'Agenzia ad applicare l'aliquota del 3% sulla somma di euro 563.907,85 (aumentata degli interessi come indicato nell'avviso di liquidazione); spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha liquidato e tassato, ai sensi della tariffa del TUR, con aliquota proporzionale del 3% una somma di euro 563.907,85 (più interessi) contenuta nel secondo punto di dispositivo di una sentenza civile del Tribunale di Bologna (revocatoria + condanna). TR impugnava l'avviso sostenendo che la sentenza di revocatoria non fosse soggetta a tassazione proporzionale ma a tassa fissa. In primo grado la CTP accolse TR ritenendo inapplicabile l'art. 8, lett. b) della tariffa. L'Agenzia appellò, sostenendo che il punto di condanna rappresentava un pagamento assimilabile ad una datio in solutum e quindi soggetto a tassazione proporzionale. In appello il giudice ha ricostruito che la sentenza ha un duplice dispositivo separabile: (1) accoglimento della revocatoria; (2) condanna a ristorare spese per cancellazione di gravami per €563.907,85. Il punto di condanna è chiaro e separabile e rientra nella fattispecie dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte I del TUR; pertanto l'avviso di liquidazione è legittimo. Sul tema della presunta natura traslativa (datio in solutum) dell'atto originario, il giudice ha rilevato che eventuali effetti traslativi o la tassazione dell'atto sostanziale devono essere accertati con un distinto avviso di liquidazione e non possono essere decisi in questo giudizio che valuta l'avviso che tassa la sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro - TUR)
art. 20; art. 21, comma 1 e comma 2; Tariffa parte I, art. 8, lett. b)
La sentenza civile è atto imponibile ai fini dell'imposta di registro (imposta d'atto). L'art. 8, lett. b) della Tariffa parte I comprende i dispositivi di condanna patrimoniale che prevedono pagamenti. L'art. 21 disciplina il trattamento di atti unitari o con più disposizioni connesse: se connessi, opera la tassazione più onerosa.
D.Lgs. 2 luglio 1992, n. 546
Il giudice ha ritenuto applicabile il parametro di equità per la compensazione delle spese di lite in presenza di mutamento della decisione tra primo e secondo grado e di una giurisprudenza non consolidata.
Massime di principio
- Se una sentenza civile contiene punti di dispositivo separabili, il punto che dispone una condanna pecuniaria è soggetto a tassazione proporzionale (es. 3%) ai sensi della tariffa del TUR.
- La tassazione di registro è formale: si applica in base al contenuto dell'atto (la sentenza) e alla sua forma dispositiva; la qualificazione sostanziale dell'operazione (es. se si tratti di vero trasferimento) può rilevare, ma richiede un distinto avviso di liquidazione e non si decide sempre con riferimento all'avviso che tassa la sentenza.
- Se i dispositivi della sentenza sono ritenuti strettamente connessi, si applica l'art. 21 TUR: non vi è automaticamente assorbimento della tassazione meno onerosa nella più favorevole; al contrario, prevale l'imposizione più gravosa prevista per le parti dell'atto.
- La parte pubblica che ritiene esistere una datio in solutum o un trasferimento che implichi tassazione deve emettere un avviso autonomo sull'atto sostanziale; non è ammesso, in contestazione di un avviso che tassa la sentenza, ricostruire e liquidare contestualmente la tassazione dell'atto originario senza il relativo atto impositivo.
- In materia di tassazione delle sentenze di revocatoria la giurisprudenza può essere oscillante: questa incertezza giustifica talvolta la compensazione delle spese tra le parti, anche se una parte ottiene piena vittoria in punto di dispositivo.
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