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Sentenza

Sentenza del 02/10/2024 n. 2551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento per omessa dichiarazione di reddito da lavoro dipendente pari a €33.950,26 percepito dal Consolato nel 2016; l'Ufficio ha recuperato IRPEF, addizionali regionali e comunali più interessi e sanzioni. La contribuente sosteneva l'esenzione per status consolare e/o applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e dichiara di aver pagato imposte in Argentina; l'Ufficio contestava l'esenzione ritenendo che la contribuente fosse cittadina e residente in Italia e quindi imponibile in Italia ai sensi della Convenzione italo-argentina art.19.

La decisione

Accoglimento dell'appello dell'Ufficio; conferma dell'avviso impugnato. Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l'esenzione prevista dall'art.49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari perché essa riguarda esclusivamente personale consolare straniero non cittadino o residente permanente dello Stato ospitante. Essendo la contribuente cittadina e residente in Italia, si applica l'art.19 della Convenzione italo-argentina del 1949 che attribuisce la tassazione all'Italia quando il percettore ha la nazionalità dello Stato ospitante o è residente non trasferito per lo svolgimento del servizio. Sono state confermate anche le sanzioni per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle imposte in Argentina. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24.4.1963), art.49

    i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali

    L'esenzione si applica solo al personale consolare straniero non cittadino e non residente permanentemente nello Stato ospitante; non opera per cittadini o residenti dello Stato ospitante

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24.4.1963), art.71

    gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza ... godono delle agevolezze ... solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato

    Conferma la limitazione dell'immunità/agevolazioni per i cittadini o residenti permanenti dello Stato ospitante

  • Convenzione Italo-Argentina contro la doppia imposizione (1949), art.19 comma 1 lett. b) e comma 2

    1) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno stato contraente ... a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto stato ... sono imponibili soltanto in questo stato. 2) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro stato contraente qualora i servizi siano resi in detto stato e la persona che è residente in detto stato: i) abbia nazionalità di detto stato o ii) non sia divenuta residente di detto stato al solo scopo di rendervi i servizi

    Attribuisce la tassazione all'Italia quando il percettore è cittadino italiano o residente in Italia non divenuto tale solo per prestare i servizi; nel caso concreto l'acquisizione della cittadinanza italiana esclude l'esenzione

  • D.P.R. n.601/1973, art.4

    l'esenzione dalle imposte dei redditi opera a favore degli impiegati delle rappresentanze consolari ad eccezione di quelli che siano cittadini italiani

    Norma di diritto interno che conferma l'eccezione per cittadini italiani dall'esenzione fiscale consolare

  • D.P.R. n.600/1973, art.41-bis

    Norma che disciplina gli accertamenti parziali; il Tribunale ha ritenuto che non sussisteva obbligo di contraddittorio specifico per tali atti all'epoca dei fatti

  • D.P.R. n.600/1973, art.42 comma 3

    La mancanza di delega formale non comporta la nullità dell'avviso di accertamento

  • Codice dell'Amministrazione Digitale, art.23

    La copia cartacea conforme a documento informatico sottoscritto digitalmente (con attestazione di conformità o QR per verifica) equivale all'originale per finalità probatorie

  • Cassazione, sentenza n.1150/2021

    Giurisprudenza che conferma la validità probatoria delle copie cartacee conformi all'originale informatico e la non nullità per mancanza di firma autografa in atti digitali certificati

  • D.Lgs. n.218/1997, art.5-ter

    Riferimento alla disciplina del contraddittorio in materia tributaria; il giudice ha ritenuto non applicabile un obbligo generale di contraddittorio per tributi non armonizzati all'epoca

  • Costituzione, artt.10, 11 e 117

    Richiamati dalla resistente in merito alla primazia degli obblighi internazionali e competenze, ma non hanno modificato l'interpretazione della convenzione e delle norme applicate nel caso concreto

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18.4.1961), art.37 comma 3

    Citata dalla Suprema Corte in altra pronuncia (n.1663/2023) relativa al personale diplomatico; il Tribunale ha ritenuto non pertinente quella pronuncia al caso consolare esaminato

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dalla Convenzione consolare (art.49 Vienna 1963) si applica solo a personale straniero non cittadino e non residente permanentemente nello Stato ospitante; chi è cittadino o residente permanente dello Stato ospitante non beneficia automaticamente dell'esenzione
  • In presenza di trattati bilaterali (es. Convenzione italo-argentina art.19), la titolarità della potestà impositiva dipende dalle condizioni soggettive del percettore (nazionalità e residenza) e dalla sede in cui i servizi sono resi; la cittadinanza dello Stato ospitante o la residenza non acquisita solo per prestare il servizio attribuiscono la tassazione allo Stato ospitante
  • La prova dell'avvenuto pagamento di imposte nello Stato estero è rilevante per evitare l'assoggettamento o per ottenere credito d'imposta; l'onere probatorio grava sul contribuente
  • Gli atti digitali dell'Amministrazione con attestazione di conformità o strumenti di verifica (es. QR) hanno efficacia probatoria pari all'originale informatico e la mancanza di firma autografa sulla copia cartacea non comporta automaticamente nullità
  • Le eccezioni procedurali (mancato contraddittorio per accertamento parziale, difetto di delega) possono non essere decisive se la normativa vigente all'epoca non imponeva obblighi specifici o la delega non è motivo automatico di nullità
  • Le sanzioni sono applicabili se manca buona fede e non vi è prova dell'imposizione o del pagamento all'estero; existono margini di valutazione discrezionale sul comportamento del contribuente
  • Ogni anno fiscale è autonomo: esiti su altre annualità non vincolano automaticamente l'accertamento relativo a una specifica annualità

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