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Sentenza

Sentenza del 02/10/2024 n. 862 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 085 2022 00039373 XX 000 (notificata il 6/10/2022) relativa al recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo anno 2015, utilizzato in compensazione nel 2016. La contribuente contestava: a) la nullità/illegittimità della notifica via PEC perché il mittente non risultava nei pubblici registri; b) la qualificazione del credito come "inesistente" (sostenendo che la sua inesistenza sarebbe stata "riscontrabile" già con controlli formali) e quindi l'illegittimità dell'atto di recupero; c) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria delle intere somme ai sensi dell'art. 15-bis DPR n. 602/1973 per mancata motivazione del "fondato pericolo per la riscossione" richiesto dall'art. 11 del DPR.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Motivazioni principali: 1) la notifica via PEC non è nulla di per sé se ha effettivamente prodotto la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; la contribuente non ha dimostrato pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dall'indirizzo mittente non presente nei registri pubblici; 2) la Corte di Giustizia Tributaria aveva accertato l'inesistenza del credito per carenza del presupposto (mancata prova dell'effettiva attività), sicché l'atto di recupero era fondato; 3) l'art. 27, comma 19, del D.L. n. 185/2008 impone l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all'atto di recupero (anche se non definitivo) dopo mancato pagamento, rendendo l'operazione vincolata e sottraendola alla necessità di autonoma motivazione sul "fondato pericolo". Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 6.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 19, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    "in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione è normativa vincolata che impone l'iscrizione a ruolo delle somme indicate nell'atto di recupero dopo il mancato pagamento; pertanto non è necessaria una autonoma motivazione di "fondato pericolo per la riscossione" prevista per le iscrizioni straordinarie ordinarie.

  • art. 15-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Individua la procedura per l'iscrizione a ruolo straordinaria; la Corte ha ritenuto applicabile automaticamente a seguito dell'art. 27(19) del D.L. n.185 quando sussiste il mancato pagamento dell'atto di recupero, anche se non definitivo.

  • art. 11, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione"

    Norma che nella prassi ordinaria richiede la motivazione del "fondato pericolo" sulla quale si basa l'iscrizione straordinaria; la Corte ha distinto questa ipotesi dall'iscrizione imposta dall'art. 27(19) del D.L. n.185, la quale è vincolata dalla legge e non richiede la stessa motivazione.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997

    "si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"

    La norma definisce il concetto di credito inesistente; la Corte non ha accolto l'interpretazione dell'appellante secondo cui la sola "riscontrabilità" mediante controlli automatici escluderebbe la qualificazione di inesistente. Nel caso concreto l'inesistenza è stata accertata dopo approfondito contraddittorio e acquisizioni probatorie.

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    Norme sulla notificazione degli atti esattoriali; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi formali nella notifica telematica non comportano automaticamente nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di informare il destinatario.

  • art. 6-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Previsione sul sistema di posta elettronica certificata; la Corte ha seguito la giurisprudenza che ammette la validità della notifica ove sia comunque pacifica la conoscenza dell'atto, anche se l'indirizzo mittente non era presente in pubblici elenchi.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio sulla sanatoria delle nullità: le nullità di notificazione possono essere sanate se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo di conoscenza; la Corte lo ha applicato anche in materia tributaria per respingere la questione preliminare sulla nullità della PEC.

  • artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme indicate nella definizione di credito "riscontrabile" mediante controlli automatizzati e formali: la loro esistenza non porta automaticamente a escludere la qualificazione di credito inesistente quando, come nel caso, l'inesistenza emerga da controlli più approfonditi e da elementi probatori.

Massime di principio

  • La notifica via PEC non è automaticamente nulla se il mittente non risulta negli indici pubblici: il contribuente deve dimostrare un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante da tale irregolarità; la prova della conoscenza dell'atto può sanare la nullità.
  • Quando un atto di recupero viene qualificato come relativo a un "credito inesistente" (soprattutto per fattispecie quali crediti per R&S), l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dopo il mancato pagamento è disciplinata dall'art. 27(19) D.L. n.185 e può essere eseguita anche se l'atto non è definitivo, senza ulteriore motivazione sul "fondato pericolo".
  • La distinzione tra 'riscontrabile' mediante controlli formali e l'accertamento definitivo dell'inesistenza è fattuale: se l'amministrazione, anche dopo approfonditi accertamenti e contraddittorio, rileva la mancanza del presupposto, l'atto di recupero è legittimo.
  • Per contestare efficacemente una cartella di pagamento derivante da atto di recupero per credito inesistente occorre: a) dimostrare concretamente vizi procedurali che abbiano pregiudicato la difesa; oppure b) provare, con elementi fattuali e documentali, l'effettiva esistenza e spettanza del credito; mere asserzioni di 'riscontrabilità' non sono sufficienti.
  • In pratica, nei casi di notifiche digitali la difesa dovrebbe concentrarsi non solo sulla forma (iscrizione del mittente nei registri), ma soprattutto sul contenuto probatorio: dimostrare tempestivamente l'effettiva spettanza del credito o l'assenza di ragioni che giustifichino il recupero e la successiva iscrizione a ruolo.

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