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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27531/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la richiesta di accesso a misure alternative alla detenzione. Dal testo emerge che il diniego era fondato sulla valutazione negativa della pericolosità sociale e, in particolare, sul pericolo di recidiva desunto dai precedenti penali e dalla mancanza di un iniziale percorso di revisione critica del passato. I motivi di ricorso vengono ritenuti manifestamente infondati: si censurava, in sostanza, la valutazione ostativa all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nonché l'applicazione del criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valorizzato, ai fini dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, il pericolo di recidiva, desumibile dai precedenti penali e dall'assenza di segnali di revisione critica del passato, e ha ribadito che l'accesso ai benefici penitenziari può essere governato secondo un criterio di progressività e gradualità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

    L'affidamento in prova richiede che la misura assicuri la prevenzione del rischio di nuova commissione di reati; il pericolo di recidiva è valutabile anche alla luce dei precedenti penali e della mancata revisione critica del passato.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    La detenzione domiciliare è soggetta a valutazioni ostative analoghe a quelle richiamate per l'affidamento in prova, in particolare quanto alla pericolosità e al rischio di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, il giudice può legittimamente negare il beneficio quando ritenga non sufficientemente escluso il pericolo di recidiva.
  • Il pericolo di recidiva può essere desunto non solo dai fatti di condanna, ma anche dai precedenti penali e dall'assenza di elementi concreti di rielaborazione critica della propria vicenda criminale.
  • L'accesso ai benefici penitenziari è ispirato a un criterio di progressività e gradualità: anche in presenza di primi elementi positivi, il giudice può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere misure alternative.
  • La scelta di imporre un percorso graduale di accesso ai benefici non è una regola codificata in termini assoluti, ma costituisce un apprezzamento ragionevole delle esigenze rieducative e di verifica dell'effettiva adesione del detenuto alle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiRecidiva

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