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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49634/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione disposta nei confronti di Elio Marchetti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011. La confisca investiva partecipazioni societarie, patrimoni immobiliari, un'imbarcazione e autovetture ritenute nella disponibilità anche indiretta del Marchetti. I ricorsi deducevano: 1) illegittimità della confisca per applicazione a fatti anteriori a modifiche normative (richiamo all'art. 14 l. n.55/1990 e al d.l. n.92/2008); 2) questioni di incostituzionalità e difetto di tipicità delle previsioni sul presupposto della "pericolosità generica" (artt. 1 lett. b), 4 lett. c), 16, 20, 24 d.lgs. 159/2011) in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, 25, comma 2 e 42 Cost. e art. 4 CEDU; 3) mancanza del requisito soggettivo/abitualità e difetto di correlazione temporale tra i fatti sintomatici di pericolosità e gli acquisti delle utilità confiscate; 4) insufficiente prova della natura illecita e dell'incidenza dei proventi illeciti rispetto al patrimonio e al volume d'affari; 5) per la terza interessata (Paparozzi) mancata prova della natura fittizia dell'intestazione e violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, in parte, manifestamente infondati. In sintesi: 1) è confermato che la confisca di prevenzione non è assimilabile a sanzione penale e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Costituzionale n.24/2019; Sezioni Unite n.4880/2014 e n.13426/2010) legittima l'applicazione della confisca anche su beni acquistati in costanza di condotte delittuose qualora tali condotte costituiscano sintomo di pericolosità sociale alla data di applicazione della misura; 2) le censure di incostituzionalità e difetto di tipicità sono ritenute infondate alla luce della giurisprudenza consolidata; 3) i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza di una continuità di condotte delittuose (soprattutto di matrice fiscale), il reinvestimento degli utili illeciti nelle società riconducibili al Marchetti e la correlazione temporale tra i fatti e gli acquisti; 4) le deduzioni sulla marginalità dell'evasione rispetto al volume d'affari e sul valore dei beni confiscati non hanno scalfito le valutazioni del merito, perché rilevante è l'immissione dei flussi illeciti nel circuito imprenditoriale e la loro capacità di "inquinare" il percorso produttivo; 5) le doglianze di Paparozzi relative alla titolarità formale vs sostanziale e alla capacità finanziaria sono state giudicate generiche e non confrontate con le argomentazioni dei gradi di merito; pertanto la confisca resta confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lettera b); art. 4, comma 1, lettera c); artt. 16, 20, 24

    La normativa consente la confisca di prevenzione anche in presenza di pericolosità generica. I giudici la interpretano come misura preventiva e non come sanzione penale; le categorie di pericolosità previste non sono ritenute indeterminate alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • legge n. 55 del 1990

    art. 14 (abrogato dal d.l. n.92/2008)

    La difesa richiamava la disciplina previgente per contestare efficacia retroattiva della normativa più ampia; la Corte ha ritenuto applicabile il regime che consente di attingere beni acquistati in costanza di condotte delittuose qualora alla data della misura sussista la pericolosità sociale.

  • d.l. n. 92 del 2008

    norme abrogative/ modifiche in materia

    L'abrogazione dell'art. 14 ha determinato la riespansione della disciplina che legittima l'ablazione anche per pericolosità generica; la Corte ne riconosce la portata applicativa ai fatti del caso.

  • codice penale

    art. 236, comma 2 e art. 230, prima parte

    Consentono di riferire la confisca a beni acquistati in costanza di condotte delittuose rilevabili come espressione di pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3; 24 comma 2; 25 comma 2; 42

    Le censure costituzionali proposte in riferimento a tali articoli sono state ritenute infondate alla luce della qualificazione della confisca di prevenzione come misura non sanzionatoria e della giurisprudenza costituzionale che ha trattato la tipicità delle fattispecie di pericolosità.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 4 (probabilmente art. 4 Protocollo? il ricorso menziona "art. 4 Cedu")

    I rilievi convenzionali sollevati sulla mancanza di tipicità e sul carattere punitivo della misura sono stati respinti; la giurisprudenza europea e nazionale consente misure preventive nei limiti del diritto convenzionale quando ben motivate.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte Cost. sent. n.24/2019; Sezioni Unite n.4880/2014 (Spinelli); Sezioni Unite n.13426/2010 (Cagnazzo)

    Tali pronunce hanno chiarito che la confisca di prevenzione ha natura non sanzionatoria e hanno fornito criteri per la valutazione della pericolosità sociale e della relazione tra condotte illecite e patrimonio, principi applicati dalla Corte nel rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione va intesa come misura preventiva e non come sanzione penale; le censure basate sull'assimilazione a pena sono in genere infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata.
  • È possibile disporre la confisca su beni acquistati in costanza di condotte delittuose quando, alla data di applicazione della misura, tali condotte costituiscono sintomi di pericolosità sociale; non è necessario che tutti i reati siano stati definitivamente accertati con condanna penale purché emergano elementi probatori idonei a comprovare la pericolosità.
  • La prova della pericolosità richiede la valutazione della continuità/abitualità delle condotte e della reintegrazione sistematica dei proventi illeciti nell'attività imprenditoriale: non conta solo la percentuale statica dei proventi illeciti sul volume d'affari, ma l'effetto di "inquinamento" degli afflussi illeciti sull'intero percorso produttivo.
  • Le questioni di correlazione temporale tra fatti sintomatici e acquisizioni patrimoniali devono essere dedotte con specificità; deduzioni generiche o consulenze non confrontate nel merito sono facilmente ritenute inammissibili o inefficaci.
  • I terzi formalmente intestatari (cd. prestanome) possono essere colpiti dalla confisca se emerge la disponibilità sostanziale o la fittizietà dell'intestazione; il terzo deve fornire prove concrete della legittima capacità finanziaria per contestare la riconducibilità sostanziale al soggetto socialmente pericoloso.
  • La tempestività e la correttezza procedurale degli strumenti impugnatori sono essenziali: appellare con atti intempestivi o non specifici può portare all'inammissibilità di censure rilevanti.

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