Cassazione Penale, Ordinanza n. 04987/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava l'eccessività della pena, contestando la quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva un ambito rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e, in ogni caso, era formulata in modo generico e indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura e senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'eccessività della pena, osservando che la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Inoltre, ha valorizzato la genericità del motivo per inosservanza dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto semplice, richiamata insieme all'aggravante contestata per qualificare il fatto come furto aggravato.
aggravante specifica del furto, richiamata per sostenere la configurazione del reato aggravato.
indica i criteri legali cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.
richiama i criteri per la commisurazione della pena e per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
stabilisce il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione rende il motivo generico e quindi inammissibile.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La doglianza che investe soltanto la misura della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio riservato al giudice di merito.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale: occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera affermazione dell'eccessività della pena, non accompagnata da una critica argomentata della motivazione e da rilievi determinati, integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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