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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile, ai soli fini civili, per due fatti di calunnia (capo a e capo c). I motivi di gravame denunciavano: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo a) per non aver valutato adeguatamente le incongruenze probatorie (mancata produzione dell'originale della lettera di dimissioni del De Francesco, contraddizioni tra verbali e testimonianze, rilevanza del biglietto aereo nominativo del Moio che attesta la sua assenza) e per aver dato rilievo non spiegato alla testimonianza ritenuta decisiva; analoga censura per il capo c), contestando la contraddittorietà motivazionale della Corte che aveva ritenuto volontà calunniatrice ma al contempo escluso l'offensività della condotta e attribuito rilievo a fatti diversi da quelli contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del De Francesco. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità civile connessa al fatto oggetto del capo c) per grave contraddittorietà della motivazione (la Corte territoriale aveva escluso l'idoneità lesiva del fatto ma allo stesso tempo ravvisato una volontà calunniatrice e una pretesa obbligazione risarcitoria su basi non oggetto di contraddittorio). Ha annullato con rinvio la pronuncia in relazione al capo a), ritenendo che la Corte di appello avesse sostituito il proprio apprezzamento probatorio a quello del primo giudice senza affrontare e risolvere adeguatamente le contraddizioni e le lacune (mancata valutazione dell'originale, testimonianze contrastanti, mancata spiegazione della presenza all'assemblea), con la conseguenza che non risultano adeguatamente accertati gli elementi dell'illecito civile (elemento soggettivo, nesso causale, danno). Per il capo a) il rinvio è disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al giudice civile competente in grado d'appello per valore; per il capo c) la statuizione è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Consente alla parte civile di impugnare sentenze di proscioglimento per ottenere la condanna al risarcimento dei danni in sede di appello; la Corte ricorda la piena legittimazione della parte civile a impugnare risultati del primo grado

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina dell'impugnazione; la Corte osserva che l'art. 576 non subordina la legittimazione dell'impugnazione ad eventuali limitazioni dell'art. 538

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre il rinvio al giudice civile competente per la nuova valutazione della domanda risarcitoria in sede civile

  • art. 2043 cod. civ.

    Criterio della responsabilità aquiliana: la Corte ha valutato che, per la domanda risarcitoria, l'atto debba aver prodotto un "danno ingiusto"; ha ricordato che se la Corte territoriale esclude l'idoneità lesiva non può poi fondare la responsabilità civile su fatti diversi e non dibattuti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021

    Richiamata per distinguere il diverso grado di probabilità richiesto in sede penale e civile: in sede civile il giudice opera con il criterio della probabilità prevalente (più probabile che non), non con l'alto grado di probabilità penale

Massime di principio

  • La parte civile è legittimata a impugnare le sentenze di proscioglimento per ottenere il risarcimento in appello (art. 576 c.p.p.); il giudice penale che decide sulla domanda risarcitoria applica il criterio della probabilità prevalente, non lo standard penale.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a sostituire il proprio apprezzamento probatorio senza confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le argomentazioni del primo giudice: la ricostruzione probatoria deve risolvere le contraddizioni e illustrare i presupposti logici che giustificano il ribaltamento.
  • Quando mancano prove decisivi (per esempio l'originale di un documento contestato) o emergono testimonianze contrastanti, il giudice deve esprimere valutazioni specifiche su tali punti; l'omessa o sommaria valutazione può determinare l'annullamento della decisione impugnata.
  • Non è corretto basare una condanna civile su una valutazione di fatti diversi e non oggetto di contraddittorio: se la Corte ritiene che la condotta non fosse idonea a recare danno, non può poi fondare la responsabilità su una ricostruzione nuova non contestata nelle parti.
  • La Cassazione può annullare con rinvio quando è necessario un nuovo accertamento (lacune istruttorie o contraddizioni da chiarire) e può annullare senza rinvio quando la motivazione è talmente contraddittoria o illogica da rendere impossibile un giudizio di merito ripetibile in sede d'appello.

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