Cassazione Civile, Ordinanza n. 06906/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società che gestiva il servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Venezia che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta da un utente per ottenere la restituzione dell'IVA versata sulla TIA. Il ricorso era affidato a quattro motivi, ma nel testo dell'ordinanza non ne sono riportati i contenuti specifici. Nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, alla quale ha aderito il controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e dell'adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura e il fatto che essa opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È la base della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'utente per ottenere la restituzione dell'IVA versata sulla TIA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la disposizione si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di interpretazione non estensiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese processuali.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, perciò non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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