Cassazione Penale, Sentenza n. 23902/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di ricusazione emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 08/01/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 3807/17 RGNR e n. 3489/17 RG Gip (rito abbreviato). Contestano la decisione per violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p. e art. 425 c.p.p. I profili principali sono: (1) la ricusazione sarebbe tempestiva poiché, in udienza, i difensori avevano ottenuto procura speciale dai detenuti con la dichiarata intenzione di depositare l'istanza formale nei tre giorni successivi; (2) deducono incompatibilità del giudice che celebra il rito abbreviato in ragione della "ragionevole previsione di condanna" derivante dalla riforma (cd. riforma Cartabia) e per l'eventuale anticipazione di giudizio connessa a precedenti decreti relativi ad altri concorrenti necessari e a reati contestati con l'aggravante mafiosa (art. 416-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che non vi sia stata una dichiarazione esplicita di ricusazione in udienza: il semplice rilascio della procura speciale dai difesi ai difensori non sostituisce la dichiarazione di ricusazione che, ai sensi dell'art. 38 c.p.p., deve essere formulata prima del termine dell'udienza (anche se è possibile riservarsi di produrre documenti in cancelleria nei tre giorni successivi). Poiché la dichiarazione formale è stata presentata solo successivamente via PEC in cancelleria, la Corte di appello ha legittimamente qualificato la dichiarazione come tardiva. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale ritenuta applicabile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
Norma richiamata come motivazione di cassazione dai ricorrenti; la Corte di legittimità ha valutato i profili procedurali e dichiarato i ricorsi inammissibili per vizio di tempestività, senza entrare nel merito delle censure sostanziali dedotte con tali lettere.
Richiamato in rapporto alle garanzie difensive e alla modalità di intervento del difensore; la Corte ha dato prevalenza all'obbligo di una dichiarazione esplicita di ricusazione in udienza.
Norma centrale: stabilisce il termine per la dichiarazione di ricusazione. L'interpretazione applicata precisa che la dichiarazione deve essere formulata prima del termine dell'udienza e non può essere sostituita dal mero rilascio di procura speciale; la riserva di produrre documenti entro tre giorni è ammessa solo se la dichiarazione è stata già formulata in udienza.
Richiamato dai ricorrenti nei motivi; la Corte non ha ritenuto fondante la censura alla luce della mancata tempestiva dichiarazione di ricusazione.
Citado in relazione ai profili procedurali dedotti; la Corte non ha accolto le deduzioni ricollegabili a questa norma a causa dell'inammissibilità procedurale dei ricorsi.
Norma sostanziale (delitti di tipo mafioso) richiamata per sottolineare la gravità e la possibile influenza di valutazioni preventive; la Corte ha ritenuto che l'allegata anticipazione di giudizio riferita a provvedimenti su altri concorrenti non fosse stata sollevata tempestivamente in forma valida.
Norma applicata per la sanzione processuale: a seguito dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di determinazione della sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità; utilizzata per giustificare la misura della somma di euro 3.000.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere formulata esplicitamente prima della chiusura dell'udienza; la mera acquisizione della procura speciale in udienza non sostituisce tale dichiarazione.
- Se la causa della ricusazione insorge durante l'udienza, il difensore può riservarsi di depositare documenti in cancelleria entro i tre giorni previsti, ma deve comunque manifestare in udienza la volontà di ricusare il giudice.
- Non è consentito attendere l'esito di una istanza di astensione per poi presentare la ricusazione fuori termine: il termine per la dichiarazione decorre autonomamente e non è subordinato all'esito dell'astensione.
- Le censure di incompatibilità o di "anticipazione di giudizio" legate a comportamenti del giudice in altri procedimenti devono essere sollevate tempestivamente e con elementi concreti; l'omissione formale o la tardività espone al rigetto per inammissibilità.
- L'inammissibilità dei ricorsi per vizi procedurali può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è cruciale curare la tempestività e la forma degli atti difensivi.
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