Cassazione Penale, Sentenza n. 10477/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa impugnava la sentenza di condanna (omicio colposo stradale) sostenendo: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato e inosservanza dell'art. 43 cod. pen.; 2) la Corte d'appello si sarebbe discostata in modo macroscopico e non motivato dalla ricostruzione di primo grado, basando la responsabilità sull'assunto circolare che la velocità era eccessiva perché altrimenti si sarebbe evitato l'incidente; 3) omissione di valutare la visibilità ostacolata da veicoli precedenti e l'incidenza causale della condotta della vittima (mancata collocazione del segnale mobile ai sensi dell'art. 176, comma 8, cod. strada); 4) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata applicazione piena delle circostanze attenuanti (art. 589-bis comma 7, art. 62-bis) e dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e per la sostanziale riproposizione in sede di legittimità di questioni di merito giaà valutate nei due gradi di giudizio. Ha ritenuto che le critiche difensive consistessero in una rivalutazione delle prove e non in una specifica e sostenibile censura della logica giuridica della motivazione d'appello. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado resta definitiva (condanna per omicidio colposo stradale con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 e pena di 1 anno di reclusione), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (comma 7)
La norma sull'omicidio colposo stradale con attenuante specifica era stata applicata in sede di merito per ridurre la pena; la Cassazione non ha modificato questa valutazione, ritenendo che la valutazione del peso dell'attenuante attiene al merito e non può essere riconsiderata in sede di legittimità attraverso critiche generiche alla motivazione.
La difesa invocava violazione dell'art. 43 (colpa vs. dolo/causalità), ma la Cassazione ha ritenuto la censura come una rivalutazione fattuale della causalità e della prevedibilità dell'evento, materie di merito non sindacabili in sede di legittimità se non con specifiche ragioni logiche o giuridiche.
art. 176 cod. strada (comma 8)
La difesa sosteneva che la vittima non avesse correttamente segnalato il veicolo fermo (mancata collocazione del segnale a 100 m), il che avrebbe inciso causalmente sull'evento; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'incidenza di tale condotta sia questione di fatto e di merito già esaminata dai giudici di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione ha considerato tale valutazione non rivedibile per i motivi generici prospettati, salvo specifiche violazioni di diritto.
L'applicazione delle norme sul calcolo della pena (art. 133) dipende dalla ricostruzione fattuale del grado di colpa; la Corte ha ritenuto la determinazione del trattamento sanzionatorio coerente con la dinamica ritenuta e dunque non suscettibile di revisione tramite i motivi proposti.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione delle prove: le critiche devono colpire la logica o la corretta applicazione della legge, non il diverso apprezzamento dei fatti fatto dal giudice di merito.
- Le doglianze generiche sulla presunta illogicità della motivazione sono inammissibili se non esplicitano punti precisi di contraddizione logico-giuridica o errori di diritto.
- Questioni rilevanti come visibilità, condotta della vittima e prevedibilità dell'evento sono tipicamente questioni di merito; per impugnarle in Cassazione occorre dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità specifica nella motivazione, non un semplice dissenso.
- La valutazione e la quantificazione delle circostanze attenuanti (specie quelle generiche) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono errori di diritto o argomentazioni manifestamente contraddittorie.
- Per una efficace impugnazione in Cassazione conviene concentrare i motivi su violazioni di norme penali, vizi formali o errori di diritto nella motivazione, corredandoli di puntuali riferimenti alle parti della motivazione che si ritengono illogiche o contraddittorie.
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