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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23762/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un danno da allagamento di un locale adibito alla custodia di oggetti di antiquariato, causato dalla rottura di tubazioni di scarico di una fontana comunale. Il proprietario delle merci chiese il risarcimento al Comune, che a sua volta chiamò in garanzia la propria assicurazione per la responsabilità civile. Il Tribunale accolse sia la domanda risarcitoria sia la garanzia; la Corte d'appello accolse invece l'appello dell'assicurazione e rigettò la garanzia, ritenendo che la polizza non coprisse il sinistro perché: a) riguardava danni da acquedotti e rete fognaria, non da tubazioni epluviali; b) la copertura era limitata ai danni causati da un "fatto accidentale", espressione interpretata come evento non riferibile a comportamento colposo. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 1917 c.c., sostenendo che la clausola "fatto accidentale" non può essere letta come esclusione dei fatti colposi, altrimenti la polizza sarebbe priva di rischio e nulla; 2) violazione dell'art. 1365 c.c., perché la Corte d'appello ha escluso la copertura per tubazioni e pluviali nonostante l'elencazione in polizza fosse esemplificativa e non tassativa; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su un profilo non devoluto; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di garanzia alla luce dei principi affermati: la clausola che copre i danni da "fatto accidentale" non può essere interpretata come esclusiva dei fatti colposi, perché ciò trasformerebbe il contratto in un'assicurazione senza rischio e quindi nulla; inoltre, quando il contratto usa un'elencazione esemplificativa, non si possono escludere i casi non espressamente menzionati se ragionevolmente riconducibili al patto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per censurare la violazione di norme di diritto e di interpretazione contrattuale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo è dichiarato inammissibile perché il ricorso non trascrive né riassume in modo sufficiente gli atti e le difese rilevanti

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è totalmente incomprensibile

  • art. 1365 c.c.

    se in un contratto è espresso un caso a scopo esplicativo, non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, può estendersi il patto

  • art. 1367 c.c.

    viene richiamato il criterio dell'interpretazione utile, secondo cui l'interpretazione va preferita se consente efficacia alla clausola

  • art. 1370 c.c.

    viene richiamato il criterio dell'interpretazione contro lo stipulatore in caso di dubbio sulla clausola predisposta

  • art. 1895 c.c.

    un'assicurazione priva di rischio è nulla; se la garanzia fosse limitata ai soli casi fortuiti, il contratto sarebbe nullo per inesistenza del rischio

  • art. 1900 c.c.

    il dolo è comunque estraneo all'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile

Massime di principio

  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola che richiama il "fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso di limitare la copertura ai soli eventi fortuiti, perché ciò svuoterebbe la garanzia e renderebbe il contratto privo di rischio.
  • Se una polizza copre un'area di rischio mediante esempi espressamente dichiarati come esemplificativi e non esaustivi, il giudice non può escludere la copertura dei casi non menzionati quando essi siano ragionevolmente riconducibili alla medesima previsione contrattuale.
  • Una sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta sbagliata o sintetica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su errori di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se il ricorso non riproduce con precisione gli atti e le difese rilevanti per consentire il controllo della censura.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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