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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29968/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Bologna che, pur avendo riconosciuto la diminuente speciale prevista dall'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, avrebbe omesso di valutare e comparare adeguatamente tale nuova circostanza attenuante con le circostanze attenuanti generiche già riconosciute (art. 62-bis c.p.), nonché di adeguare conseguentemente la pena. Denuncia di inosservanza o errata applicazione degli artt. 69 c.p. e 219 r.d. n. 267 e di carenza/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto partire dal giudicato di equivalenza già formato tra aggravante e attenuanti per determinare gli effetti della nuova diminuente, e che invece la decisione avrebbe neutralizzato l'effetto dell'annullamento della Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice di merito, anche dopo il riconoscimento di una nuova circostanza attenuante in sede di rinvio, può confermare la pena applicata in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, purché la decisione sia adeguatamente motivata. La Corte d'appello aveva motivato la conferma del giudizio di equivalenza richiamando la gravità della bancarotta documentale, la negativa personalità dell'imputato (pluri-recidivismo per reati patrimoniali e precedente specifico per bancarotta fraudolenta) e la congruità della valutazione discrezionale; pertanto la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata da manifesta illogicità. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (comma 3)

    Riconoscimento della diminuente speciale prevista dal comma 3; la sua attribuzione non impone automaticamente la modifica della pena se il giudice di merito, con adeguata motivazione, ritiene sussistere un giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante

  • art. 69 c.p.

    Norma richiamata relativamente alla determinazione della pena con riferimento alle circostanze; contestata dal ricorrente come erroneamente applicata ma la Corte ha ritenuto coerente l'applicazione nella determinazione del giudizio di equivalenza

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva già riconosciuto tali attenuanti e le ha rimesse nel bilancio comparativo insieme alla nuova diminuente, giustificando l'equivalenza

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Consente il sindacato in Cassazione per motivi di vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i vizi denunciati perché la motivazione di merito era adeguata e non contraddittoria

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che disciplina la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; citata nel procedimento per la conclusione del Pubblico Ministero sulla declaratoria di inammissibilità (atto formale presente negli atti)

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre pronunce): Sez. U n. 33752/2013 (Papola); Sez. 4 n. 29599/2020 (Esposito); Sez. U n. 10713/2010 (Contaldo)

    Principio consolidato secondo cui il giudice di merito, dopo aver escluso un'aggravante o riconosciuto un'ulteriore attenuante, può confermare la pena già inflitta a condizione che spieghi adeguatamente la scelta (evitando la reformatio in peius non motivata). Queste pronunce sono state applicate come parametro interpretativo per valutare la correttezza della motivazione del giudice di rinvio

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio la Corte riconosce una nuova circostanza attenuante, non è obbligatorio ridurre automaticamente la pena se il giudice di merito, con motivazione adeguata, conferma un giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
  • Il giudicato formatosi su un precedente bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rappresenta un punto di partenza ma non vincola rigidamente il giudice di rinvio: questi deve però esplicitare le ragioni per le quali mantiene la valutazione di equivalenza alla luce della nuova circostanza.
  • La valutazione comparativa delle circostanze è questione di merito soggetta al sindacato di legittimità solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Per resistere utilmente in Cassazione, il ricorrente deve dimostrare che la Corte territoriale ha omesso di valutare elementi essenziali o ha adottato argomentazioni apodittiche; la semplice insoddisfazione per la mancata diminuzione della pena non è sufficiente.
  • Nella motivazione del giudice di merito è rilevante riferire elementi concreti (gravità della condotta, personalità del reo, recidiva, precedenti specifici) che giustifichino il mantenimento della pena nonostante il riconoscimento di attenuanti aggiuntive.

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