Sentenza n. 1035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un nuovo piano in sopraelevazione e a un portico successivamente chiuso, realizzati in area sottoposta a vincolo idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003. In primo grado aveva dedotto: l’inapplicabilità del vincolo idrogeologico, sostenendo che le opere non avevano comportato movimenti di terra, mutamenti di destinazione d’uso di aree boscate o trasformazioni del terreno e non incidevano sui valori tutelati; la formazione del silenzio-assenso, assumendo che la documentazione fosse completa dal 16 luglio 2012 e che fossero decorsi i termini di legge; il difetto di motivazione del diniego. Il TAR Liguria aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti l’erronea applicazione dell’art. 32, commi 25, 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 5/2004, del r.d. n. 3267/1923, dell’art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999 e dell’art. 35, comma 12, della l. n. 47/1985, nonché la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. L’appellante ha sostenuto che la condonabilità dovesse essere valutata in concreto, che non fosse necessario il parere preventivo dell’autorità preposta al vincolo, che il silenzio-assenso si fosse formato prima della decisione comunale e che il diniego fosse privo di adeguata istruttoria e motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la disciplina statale speciale sul condono edilizio precluda in modo assoluto il condono delle opere realizzate su aree già sottoposte a vincolo, senza necessità di una valutazione concreta dell’incidenza dell’intervento sui valori tutelati. La preclusione deriva direttamente dalla localizzazione dell’opera in area vincolata e opera automaticamente quando il vincolo sia anteriore alla realizzazione dell’abuso. Le opere considerate — un nuovo piano in sopraelevazione, un portico e la sua successiva chiusura — avevano creato nuova volumetria ed erano quindi interventi abusivi maggiori assoggettati a permesso di costruire. Non poteva formarsi il silenzio-assenso previsto per il condono, perché esso presuppone la sussistenza di tutti i requisiti di legge e non può sanare tacitamente un abuso astrattamente non condonabile. Il mero decorso del termine non determina dunque la sanatoria di opere non conformi alla disciplina del condono. È stata inoltre esclusa la possibilità di un’autorizzazione paesaggistica postuma per abusi maggiori comportanti nuova volumetria. Il Collegio ha respinto anche la richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, osservando che l’assenza di movimenti di terra non è sufficiente a escludere, secondo comune esperienza, un rischio per l’assetto idrogeologico dell’area. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 32, commi 25, 26, 27 e 37, d.l. n. 269/2003
Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria edilizia, prevista dall'art. 32, comma 37, della l. n. 326 del 2003, può formarsi solo se l'istanza è assistita da tutti i presupposti di legge.
Il vincolo anteriore alla realizzazione dell’abuso preclude il condono quando l’opera ricade in area vincolata; il silenzio-assenso non può formarsi in relazione a opere astrattamente non condonabili.
artt. 3 e 4 l.r. n. 5/2004
Richiamati come disciplina regionale rilevante per il condono edilizio, ma interpretati dal giudice nel senso non idoneo a superare la preclusione derivante dalla disciplina statale speciale.
r.d. n. 3267/1923
Richiamato quale fonte della disciplina del vincolo idrogeologico; la presenza del vincolo costituisce condizione ostativa al condono secondo la disciplina speciale applicata.
art. 35, comma 1, l.r. n. 4/1999
Richiamato dall’appellante in relazione al vincolo idrogeologico; non consente comunque il condono di opere maggiori realizzate in area vincolata anteriormente all’abuso.
art. 35, comma 12, l. n. 47/1985
Richiamato dall’appellante a sostegno della formazione del silenzio-assenso; il decorso del termine non è sufficiente in assenza dei presupposti sostanziali per il condono.
La censura di difetto di motivazione e istruttoria è stata respinta, essendo stata ritenuta corretta la motivazione fondata sulla disciplina del condono e sulla preclusione derivante dal vincolo.
Massime di principio
- La disciplina speciale del condono edilizio preclude il condono delle opere abusive realizzate su aree già sottoposte a vincolo, anche se il vincolo non è assoluto, quando sia anteriore alla realizzazione dell’abuso; la preclusione discende dalla localizzazione dell’opera e non richiede una distinta valutazione concreta dell’incidenza dell’intervento sui valori tutelati.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio può formarsi soltanto quando ricorrano tutti i presupposti sostanziali e documentali previsti dalla legge; il mero decorso del termine non può sanare opere che siano astrattamente non condonabili.
- La creazione di nuova volumetria mediante sopraelevazione, realizzazione di un portico o successiva chiusura integra un abuso maggiore e impedisce il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica postuma a sanatoria.
- L’assenza di movimenti di terra non esclude, di per sé, che un intervento edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo idrogeologico possa incidere sull’assetto idrogeologico dell’area e non consente quindi di superare la preclusione al condono.
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