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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11955/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Todaro impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva errato nel ritenere che l'autovettura in suo possesso fosse provento di furto. Si duole che fosse ignorato l'esito di un accertamento della Guardia di Finanza (10/02/2014) che indicava l'auto come oggetto di una falsa dichiarazione di furto da parte dell'utilizzatore in leasing, Bertagnon Antonio. Il ricorrente ha chiesto l'audizione del Bertagnon (art. 603 c.p.p.) e, in subordine, la riqualificazione del fatto in truffa qualora fosse provata la consapevolezza della condotta del Bertagnon. Ha inoltre dedotto vizi motivazionali e violazione dell'art. 192 c.p.p. per malgoverno della valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e per genericità delle doglianze, ritenendo che il ricorrente si sia limitato a proporre una lettura alternativa del merito senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha confermato che la Corte di appello ha correttamente ricostruito il possesso ingiustificato del bene, valorizzando elementi quali luogo e modalità del possesso, la mancanza di documentazione giustificativa e il silenzio dell'imputato, e ha ritenuto irrilevante la mancata audizione d'ufficio del Bertagnon quando la difesa poteva proporlo come teste. È stato inoltre ricordato che non è ammesso l'uso dell'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Todaro è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto configurata la ricettazione per il possesso ingiustificato di un bene di provenienza illecita.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle valutazioni della prova invocata dalla difesa; la Corte ha precisato che non può essere utilizzata per superare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione e che la deduzione va esaminata, se possibile, sotto il profilo motivazionale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'audizione del teste Bertagnon; la Corte ha ritenuto che l'assenza di audizione non giustificasse l'annullamento, specie se la difesa non aveva utilizzato le possibilità istruttorie in sede dibattimentale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la riproduzione degli atti nei motivi di ricorso; la Corte ha dato conto della relazione e dei limiti prescritti per la motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo: la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni del giudice di merito, altrimenti è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle fattispecie di vizio deducibili in cassazione; la Corte ha chiarito che non è corretto evocare art. 606 lett. b) in relazione all'art. 192 per aggirare i limiti di ammissibilità, e che molte doglianze erano in realtà questioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norme menzionate nella giurisprudenza citata riguardo ai limiti di ammissibilità delle doglianze relative alla motivazione e alla valutazione della prova; utilizzate per sottolineare che alcune censure non possono essere trasformate in vizio di diritto in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che propongono una semplice rilettura alternativa del merito sono inammissibili.
  • In caso di possesso di beni di probabile provenienza illecita, l'assenza di una spiegazione attendibile da parte dell'imputato è elemento decisivo per la ricettazione.
  • La difesa deve utilizzare in sede dibattimentale tutti gli strumenti istruttori a sua disposizione (es. chiamare teste): la mancata attività difensiva non è sufficiente a fondare un rimedio in cassazione.
  • Non è possibile invocare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione; le questioni probatorie devono essere inquadrate come vizio motivazionale specifico per essere esaminabili.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (ad es. in truffa) è necessario che la questione sia adeguatamente dedotta e supportata in sede di merito con elementi probatori; una mera ipotesi alternativa non supera il controllo di legittimità.
  • Il ricorso infondato o meramente ripetitivo delle censure d'appello può comportare la condanna alle spese e a sanzioni economiche (cassa delle ammende).

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