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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28973/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'applicazione di una trattenuta pari al 5% sui compensi dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) prevista dall'art. 1, comma 4, lett. c) della legge n. 120/2007 come modificato dal d.l. n. 158/2012. L'ASST aveva operato trattenute sui compensi dei medici a partire dal 1° gennaio 2016 e, con successiva determinazione, anche sul periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. I medici hanno impugnato tale trattenuta ritenendola illegittima, la Corte d'appello ha dato loro ragione e ha condannato l'ASST alla restituzione; l'ASST ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ASST. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui i due periodi della lett. c) vanno letti unitariamente: la «quota del 5%» è parte della determinazione degli "importi" (cioè delle tariffe) a carico dell'assistito, che devono essere definiti d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale. Ne consegue che l'ente non può unilateralmente trattenere il 5% sul compenso del medico in assenza di un accordo integrativo intervenuto dopo l'entrata in vigore della modifica normativa; la trattenuta non può essere applicata retroattivamente nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma e la successiva contrattazione, salvo esplicito accordo che lo preveda. La Corte ha inoltre rilevato un dovere di buona fede e correttezza delle parti nel sollecitare la rinegoziazione degli accordi aziendali per rendere operativa la trattenuta, e ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, lett. c) legge n. 120/2007

    testo come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 (secondo periodo: "Nell’applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota ... una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta ...")

    La Corte ha interpretato la norma in senso unitario: la trattenuta del 5% costituisce una "ulteriore quota" da tenere conto nella determinazione degli importi/ tariffe a carico dell'assistito, da definire d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale; quindi non può essere applicata unilateralmente trattenendola direttamente dal compenso del medico senza accordo.

  • d.l. n. 158/2012 (conv. con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012)

    modifica integrale della lett. c) dell'art. 1, comma 4 della l. n. 120/2007

    Ha precisato e specificato le modalità di determinazione della tariffa per l'ALPI introducendo la quota del 5% come voce predeterminata da considerare nella tariffa; va letta come parte integrante della riformulazione normativa del 2012.

  • art. 28, comma 5, legge n. 488/1999

    «Le tariffe ... per le prestazioni libero-professionali ... per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.»

    La Corte ha richiamato tale norma per spiegare che la nuova quota del 5% viene accostata alla quota già prevista dalla disciplina precedente, rafforzando l'interpretazione che l'onere vada considerato nella tariffazione complessiva a carico dell'utenza.

  • art. 3 legge n. 724/1994

    comma 6 e 7 (contabilità separata per le camere a pagamento e prestazioni ambulatoriali, obbligo del Direttore generale in caso di disavanzo)

    Sostiene l'obbligo per le aziende di una contabilità separata e la responsabilità del Direttore generale nell'adeguare le tariffe o sospendere servizi in caso di disavanzo; utile a giustificare la pianificazione delle spese e delle iniziative finanziate dalla quota del 5%.

  • Cass. Sez. L, n. 20010/2022

    citazione di precedente giurisprudenziale

    Ribadisce che la determinazione delle tariffe e dei compensi in regime intramurario si conforma alla contrattazione e deve tener conto dei costi aziendali; utile come supporto sistematico all'interpretazione qui adottata.

  • Cass. Sez. L, n. 13399/2023

    citazione di precedente giurisprudenziale

    Richiamata per coerenza con la giurisprudenza precedente; in quella sede la Corte non aveva esaminato l'esegesi della norma perché le parti avevano già raggiunto un'intesa sulla tariffa.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Rilevato ai fini processuali per attestare l'esistenza delle condizioni richieste per il deposito e la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • Accordo Conferenza permanente 18 novembre 2010

    richiamato nella norma come riferimento per finalità

    La norma rinvia a finalità già indicate in quell'accordo per l'utilizzo delle risorse vincolate (riduzione liste d'attesa, prevenzione).

Massime di principio

  • La disposizione che introduce la quota del 5% va letta unitariamente: tale quota è una parte della determinazione degli "importi" (tariffe) a carico dell'assistito e non una trattenuta immediata e autonoma sul compenso del medico.
  • L'applicazione della quota del 5% richiede un accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e l'intesa con i dirigenti interessati intervenuti dopo l'entrata in vigore della norma; senza tale accordo l'ente non può unilateralmente trattenere le somme dal compenso dei medici.
  • La trattenuta non può essere applicata retroattivamente nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della modifica normativa e la successiva contrattazione integrativa, salvo che vi sia un espresso accordo delle parti che contempli il recupero per il pregresso.
  • Anche se l'accordo successivo non menziona espressamente la voce "5%", la trattenuta può essere considerata già computata se la contrattazione aziendale successiva è intervenuta dopo l'entrata in vigore della norma: la percentuale è comunque imponibile a fronte dell'adeguamento tariffario concordato.
  • Le aziende hanno l'obbligo di contabilità separata e pianificazione delle iniziative finanziate dalla quota; c'è un dovere di buona fede e correttezza a carico di entrambe le parti nel rinegoziare tempestivamente le condizioni tariffarie a seguito della modifica normativa.
  • Le organizzazioni sindacali o verbali interlocutori non sono sufficienti a legittimare prelievi retroattivi: serve documentazione di un accordo integrativo specifico e chiaro per considerare legittima l'applicazione o il recupero delle somme.
  • In caso di dubbi interpretativi simili, i giudici tenderanno a privilegiare una lettura sistematica e teleologica della norma che salvaguardi la funzione pubblica della quota (riduzione liste d'attesa/prevenzione) senza permettere prelievi forzosi individuali non concordati.

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