Cassazione Civile, Sentenza n. 28975/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla legittimità della trattenuta del 5% sui compensi per l'attività libero professionale intramuraria introdotta dal d.l. 13/9/2012 n.158 (conv. con modificazioni). L'ASST aveva operato trattenute sui compensi maturati dai medici (a partire dal 1° gennaio 2016 e, con successiva determinazione, retroattivamente dal 1° gennaio 2013 al 31/12/2015). I medici contestavano la trattenuta ritenendola illegittima perché la norma, secondo la loro interpretazione (conclusa dalla Corte d'appello), disciplina la determinazione degli 'importi' a carico dell'assistito tramite contrattazione integrativa aziendale e non una trattenuta diretta sul compenso del professionista; l'ASST sosteneva invece che la norma impone una trattenuta diretta e immediata sul compenso, senza necessità di accordo collettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASST e dunque ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato illegittima la trattenuta applicata dall'ASST e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute ai medici (oltre interessi e rivalutazione). La Cassazione ha chiarito che la modifica normativa del 2012 va letta unitariamente: la quota del 5% deve essere considerata nella determinazione della tariffa a carico dell'assistito definita d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale; l'ente non può unilateralmente trattenere la somma sul compenso prima di un accordo successivo all'entrata in vigore della norma, né applicarla retroattivamente senza intesa. Tuttavia la trattenuta è precettiva e, una volta intervenuti gli accordi successivi all'entrata in vigore della norma, può essere operata anche se non espressamente menzionata nella nuova tariffazione. La Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio di cassazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, lett. c) della legge 3 agosto 2007, n. 120 (come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012)
Nella determinazione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito... Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota... una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dall'ente o azienda del SSN per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa
La modifica del 2012 va letta unitariamente: la 'ulteriore quota' del 5% va considerata tra i fattori da includere nella tariffa a carico dell'utente determinata con intesa e contrattazione integrativa aziendale. Non può essere unilateralmente trattenuta sul compenso del medico prima di un accordo aziendale; non è applicabile retroattivamente senza specifica intesa.
art. 28, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali... sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro... Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali
La Corte usa questa disposizione come riferimento per mostrare che anche la nuova quota del 5% va considerata in sede di determinazione tariffaria (analoga alla quota già prevista dalla normativa del 1999), rafforzando l'idea che l'onere venga riversato nella tariffa e non imposto unilateralmente sul compenso.
art. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724 (comma 6 e 7) - contabilità separata
Obbligo di contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali... Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio
Richiamata per sottolineare l'obbligo delle aziende di gestire separatamente le prestazioni intramurarie e la responsabilità del Direttore generale in caso di disavanzo; ciò rende coerente l'inclusione della nuova quota nella determinazione tariffaria e l'assunzione di provvedimenti gestionali per rispettare la neutralità economica.
Accordo 18 novembre 2010 (con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. c) citato nella norma)
Riferimento alle finalità richiamate dalla norma per l'utilizzo delle risorse (interventi di prevenzione e riduzione liste d'attesa) e a come le risorse debbano essere destinate.
Massime di principio
- La percentuale del 5% introdotta dal d.l. 158/2012 deve essere considerata nella determinazione della tariffa dovuta dall'utente e stabilita 'd'intesa con i dirigenti' e 'previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale'; non si traduce automaticamente in una trattenuta unilaterale sul compenso del medico.
- Un'azienda sanitaria non può applicare retroattivamente la trattenuta sul compenso prima di avere un accordo aziendale successivo all'entrata in vigore della norma; eventuali recuperi per il passato richiedono un'espressa intesa.
- Una volta che la contrattazione integrativa successiva alla modifica normativa è intervenuta, la trattenuta può essere operata anche se non esplicitamente indicata nella nuova tariffazione, poiché si ritiene che le parti l'abbiano considerata nella rinegoziazione.
- Esiste un dovere reciproco di buona fede e correttezza affinché enti e dirigenti addivengano sollecitamente a un nuovo accordo per rendere operativa la trattenuta e realizzare le finalità pubbliche indicate (prevenzione, riduzione liste d'attesa).
- Le aziende devono mantenere contabilità separata per l'attività intramuraria e adottare misure gestionali (adeguamento tariffe o sospensione servizi) se emergono squilibri, in linea con il principio di neutralità economica.
- In contenziosi simili, la prova di intese sindacali o accordi richiede documentazione completa e specifica: verbali parziali o trattative non chiare non sono sufficienti a legittimare una trattenuta unilaterale.
- La natura precettiva della trattenuta significa che il vincolo esiste per il futuro anche se la contrattazione non la menziona espressamente; ma ciò non legittima applicazioni retroattive senza accordo.
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