Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28568/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'attribuzione, senza preventiva procedura comparativa pubblica, dell'incarico di direttore della UOC di Medicina Legale presso l'ASL di Pescara, conferito per "passaggio diretto" interaziendale al dott. Ildo Polidoro. Contestava la legittimità del conferimento in assenza della procedura prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e delle regole del CCNL, deducendo che il decreto del Commissario ad acta (che consentiva passaggi diretti in deroga) fosse incompatibile con la normativa primaria e contrattuale; sosteneva altresì che non fosse stata dichiarata l'eccedenza del personale presso l'ASL di provenienza e che la mobilità volontaria non potesse giustificare il mantenimento dell'incarico di direzione di struttura complessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Ramundo. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che, nella situazione fattuale accertata (riorganizzazione aziendale nell'ambito del piano di risanamento regionale con accorpamento delle UOC e impossibilità di ricollocare i dirigenti in incarichi equivalenti), il conferimento per mobilità volontaria interaziendale del dott. Polidoro era legittimo e coerente con la normativa primaria e contrattuale nonché con le disposizioni del Commissario ad acta adottate per l'attuazione del piano di rientro. La Corte ha sottolineato il principio di favore verso la mobilità quale strumento prioritario per la ricollocazione del personale e la contestuale necessità di efficienza e contenimento della spesa. Per la complessità interpretativa ha disposto la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15

    Articolo che pone i principi generali per la dirigenza sanitaria e rimette alla contrattazione i criteri per la graduazione delle funzioni e per le procedure di conferimento incarichi; la Corte segnala che le disposizioni sono imperative ma che, nel caso concreto di ristrutturazione e piano di rientro, le misure straordinarie e le regole di mobilità (anche quelle contrattuali) vanno interpretate nel loro insieme.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-ter

    Regola la disciplina dei rapporti di lavoro dei dirigenti e le conseguenze in caso di revoca o scadenza d'incarico; richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo della procedura comparativa, ma la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con la mobilità prevista nel contesto di risanamento.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (area dirigenza medico-veterinaria) 8 giugno 2000, artt. 20, 28, 29

    Art. 20 (mobilità volontaria) disciplina il trasferimento a domanda del dirigente e prevede che l'incarico di struttura complessa non sia automaticamente mantenuto nel passaggio; artt. 28-29 disciplinano criteri e procedure per l'assegnazione degli incarichi di struttura complessa. La Corte ha ritenuto che la contrattazione, nel suo complesso e alla luce delle modifiche successive, ammetta la mobilità anche per i dirigenti di struttura complessa in caso di ristrutturazione, purché sussistano i requisiti.

  • Contratto Collettivo Nazionale del 3 novembre 2005, art. 24 (modifiche e disposizioni particolari)

    Introduzione di regole che estendono la mobilità anche ai dirigenti di struttura complessa in caso di ristrutturazione aziendale e indicano la necessità di esperire tentativi di ricollocazione per prevenire dichiarazioni di eccedenza; la Corte utilizza questa contrattazione per fondare la legittimità della mobilità per conservare l'incarico.

  • Decreto del Commissario ad acta Regione Abruzzo n. 23 del 19 giugno 2012

    Prevede la possibilità di passaggio diretto (mobilità volontaria) di dirigenti titolari di incarichi di direzione di struttura complessa per prevenire situazioni di eccedenza, consentendo l'assegnazione senza avvisi pubblici nel contesto del piano di rientro; la Corte lo ritiene compatibile e legittimo nel quadro del potere sostitutivo e delle esigenze di risanamento regionale.

  • Deliberazione commissariale n. 65 del 28 ottobre 2010 (regolamento regionale)

    Regola la gestione del personale della dirigenza in situazione di eccedenza indicando ordine di priorità per la ricollocazione (ricollocazione interna, mobilità volontaria regionale, mobilità d'ufficio, ecc.); la Corte la utilizza per confermare che la mobilità volontaria precede altre misure e che il decreto commissariale del 2012 è coerente con tali priorità.

  • D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 1 comma 8

    "per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale [...] le regioni possono attuare ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale ... Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma."

    Impone il previo ricorso alla mobilità per ricollocare personale in caso di riorganizzazione; la Corte la considera coerente con l'orientamento che favorisce la mobilità come strumento prioritario prima di nuove coperture.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30

    "Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 [...]"

    Stabilisce il principio del previo esperimento della mobilità prima di nuove assunzioni; la Corte richiama l'obbligo e la nullità di atti che eludano tale principio, sostenendo l'orientamento favorevole alla mobilità interaziendale.

  • D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484

    Fonte regolamentare richiamata per i requisiti di accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa; il dott. Polidoro risultava in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R., elemento che ha favorito la legittimità del conferimento mediante mobilità.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 comma 5 lett. g)

    Richiamata nella sentenza come parte del quadro normativo che attribuisce potestà organizzative/regionali; la Corte ritiene che l'esercizio di tali potestà, nel contesto commissariale e contrattuale, non contrasti con le regole che favoriscono la mobilità nel piano di risanamento.

Massime di principio

  • In presenza di ristrutturazione aziendale nell'ambito di un piano di risanamento regionale, il previo ricorso alla mobilità (in particolare la mobilità volontaria interaziendale) è principio orientativo e prioritario rispetto alla copertura tramite nuove procedure concorsuali.
  • La contrattazione collettiva, anche con successive modifiche, ha esteso la possibilità di mobilità ai dirigenti di struttura complessa per prevenire dichiarazioni di eccedenza e permettere la conservazione dell'incarico ove sussistano i requisiti.
  • Il decreto del Commissario ad acta adottato per l'attuazione di un piano di rientro regionale può prevedere norme organizzative (anche derogatorie rispetto a prassi ordinarie) legittime se inserite nel perimetro del potere sostitutivo e coerenti con la finalità di risanamento e con i principi legislativi e contrattuali.
  • La mancanza di una formale dichiarazione di eccedenza nella ASL di provenienza non esclude la legittimità di una mobilità volontaria preventiva se tale mobilità è finalizzata a evitare l’eccedenza e se è stata formalmente autorizzata (nulla osta) dalla ASL di provenienza e dall'ASL di destinazione.
  • L'obbligo di procedere prioritariamente alla mobilità prima di assumere nuovo personale (art. 30 d.lgs. n.165/2001 e art. 1 d.l. n.158/2012) può giustificare conferimenti mediante passaggio diretto quando ricorrono esigenze organizzative e di contenimento della spesa pubblica, purché rispettati requisiti contrattuali e di merito del candidato.
  • Anche se le norme sugli incarichi sono imperativi, la loro applicazione va valutata nel contesto fattuale: casi di piano di rientro e atti commissariali possono legittimare modalità di conferimento alternative alla procedura comparativa là dove la finalità di riassetto e ricollocazione del personale lo richieda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.