Cassazione Penale, Sentenza n. 37402/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la determinazione della pena e deduceva il decorso dei termini di prescrizione per tutti i reati. In particolare censurava: 1) errori nella determinazione della pena base per il reato di tentato omicidio (la corte territoriale aveva fissato la pena-base in 9 anni mentre il minimo edittale ai sensi dell'art. 56, co. 2 c.p. è 7 anni) e applicazione illegittima di un aumento per continuazione più elevato rispetto a quello precedentemente praticato (violazione del divieto di reformatio in peius); 2) estinzione per prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Motivo: (i) errore nella fissazione della pena-base per il tentato omicidio (doveva tener conto della riduzione prevista per il tentativo e quindi corrispondere al minimo edittale di 7 anni, non 9); (ii) violazione del principio del divieto di reformatio in peius, perché la corte d'appello aveva aumentato l'aumento per continuazione rispetto alla precedente decisione (da 3 mesi a 1 anno e 6 mesi). Il secondo motivo (prescrizione) è stato ritenuto manifestamente infondato: l'annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena non consente di far decorrere nuovamente i termini di prescrizione né di sollevare per la prima volta in rinvio l'eccezione di estinzione, essendo già formato il giudicato sulla responsabilità. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per la parziale vittoria del ricorrente non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali né di una sanzione pecuniaria a carico dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina il giudice del rinvio: la corte d'assise d'appello ha agito quale giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p.
La Corte ha richiamato questa norma per stabilire il minimo edittale applicabile al reato tentato (la pena-base per il tentato omicidio deve corrispondere al minimo risultante dalla riduzione prevista per il tentativo rispetto al delitto consumato).
Riferita come norma che determina l'aumento di pena applicabile in relazione a talune aggravanti o fattispecie speciali; nel calcolo della corte territoriale è stata applicata per aumentare la pena-base.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Citato rispetto alla disciplina sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi e alla memoria prodotta dal Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge n. 15 del 25 febbraio 2022
Richiamato per spiegare la proroga degli effetti della disposizione che disciplina la trattazione orale fino al 31 dicembre 2022; rilevante ai fini procedurali della requisitoria.
Principio giurisprudenziale: divieto di reformatio in peius
La Corte ha applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede d'appello, il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (incluso l'aumento per continuazione); pertanto non è consentito aumentare elementi della pena rispetto a quanto già stabilito nella sentenza impugnata dall'imputato.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio soltanto ai fini della determinazione della pena, l'affermazione di responsabilità e le valutazioni di fatto già passano in giudicato e non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio (non è ammissibile sollevare per la prima volta eccezioni di prescrizione sopravvenute).
- Nella determinazione della pena-base per il reato tentato occorre fare riferimento al minimo edittale risultante dalla riduzione prevista per il tentativo rispetto al delitto consumato (art. 56 c.p.); errori in questo calcolo giustificano annullamento e rinvio.
- Il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi autonomi della pena: il giudice d'appello non può applicare un aumento per continuazione più sfavorevole rispetto a quello già praticato nella sentenza impugnata dall'imputato.
- La parziale accoglienza del ricorso del condannato può comportare l'annullamento solo del trattamento sanzionatorio con rinvio, lasciando intatte le restanti statuizioni; il ricorrente parzialmente vittorioso può evitare la condanna alle spese processuali.
- In sede di rinvio per la sola determinazione della pena il giudice dovrà uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e ricalcolare la pena rispettando i minimi edittali e il divieto di peggioramento delle condizioni già accertate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →