Cassazione Penale, Sentenza n. 8151/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/06/2023 con cui il G.I.P. ha dichiarato inammissibile per tardivita l'opposizione presentata il 06/04/2023 contro il decreto penale di condanna del 19/05/2020 (art. 44 DPR 380/2001). La difesa ha dedotto che, oltre alla prima notifica perfezionatasi con consegna al padre convivente il 04/03/2023 e con invio della raccomandata informativa del 05/03/2023, era avvenuta una seconda notifica il 04/04/2023 e la nomina difensiva del 05/04/2023; perciò l'opposizione depositata il 06/04/2023 avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva perché solo la seconda notifica avrebbe concretamente portato a conoscenza il ricorrente del decreto, mentre la prima non sarebbe stata consegnata dal padre.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto valida la prima notifica effettuata mediante consegna al padre convivente e perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa (spedita il 05/03/2023), per cui il termine di 15 giorni previsto dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. è scaduto il 20/03/2023. La Corte ha inoltre escluso che una successiva notifica del medesimo atto possa rimettere in termini il destinatario quando la prima notifica sia già valida. La dichiarazione che il padre non avesse consegnato l'atto al figlio è stata ritenuta generica e non provata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
termine di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale
Il termine processuale decorre dalla perfezione della notificazione; nel caso di notifica a persona diversa con invio di raccomandata informativa, il termine si computa dalla data in cui si perfeziona tale notifica
norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale
La sentenza riporta che il decreto penale di condanna riguarda il reato di cui a questa norma; la questione centrale è processuale e riguarda la tempestività dell'opposizione
art. 7, comma sesto, legge 20/11/1982 n. 890 (disposizione abrogata)
norma storica sulla perfezione della notificazione mediante consegna a persona diversa dal destinatario
La Corte richiama la giurisprudenza che afferma che la notificazione eseguita mediante consegna a persona diversa si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa al destinatario
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019
Conferma che la notifica a mezzo posta con consegna a terzo è perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, e che tale perfezionamento determina l'inizio del termine processuale
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021 (dep. 2022)
Stabilisce che, quando l'atto è consegnato a un familiare convivente, non sussiste automaticamente nullità della notifica e grava sul destinatario l'onere di provare che l'atto non è stato portato a sua conoscenza
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento usato per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della quantificazione equitativa della somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- La notificazione effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario nel luogo di residenza si considera perfezionata, e fa decorrere i termini processuali, con la successiva spedizione della raccomandata informativa al destinatario; quindi occorre calcolare i termini dalla data di perfezionamento di quella notifica
- La semplice allegazione che il familiare convivente non abbia consegnato l'atto al destinatario è insufficiente: grava sul destinatario l'onere di provare che la notifica non lo ha effettivamente raggiunto
- Una seconda notifica del medesimo atto, successiva a una prima notifica già valida, non rimettere in termini il destinatario e non sospende o riavvia il computo dei termini già decorso
- Per contestare la validità della notifica in casi analoghi è necessario produrre elementi di prova concreti (es. dichiarazioni, contestazioni nella relata, ricevute, testimonianze) che dimostrino l'inefficacia della prima notifica
- La tempestiva nomina del difensore dopo una notifica non sostituisce o estende automaticamente i termini processuali già decorso in ragione di una notifica considerata valida
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