Ordinanza n. 1545/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione del Dirigente della Direzione 8 - Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Pozzuoli n. 911 del 05/05/2026 (rettificata con Determinazione n. 954/2026), comunicata in pari data, con la quale: i) è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (CIG: B9B619949B9) in favore del RTI composto dalla Società Del Prete Srl (mandataria) e dalla Società Ecogin Srl (mandante); ii) è stata disposta la consegna del suddetto servizio sotto riserva di legge; iii) sono stati approvati tutti gli atti di gara; b) di tutti gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha ammesso e/o non ha escluso dalla procedura di gara CIG B9B619949B9 1) il RTI composto dalla Società Del Prete Srl (mandataria) e dalla Società Ecogin Srl (mandante) e 2) la società De Vizia Transfer S.p.A.; c) in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento proposta relativamente agli atti impugnati sub A) e B): del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale e di tutti gli atti della lex specilais di gara, con conseguente annullamento dell’intera procedura di gara; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente agli atti impugnati sub A), B) e C), e di ogni altro atto della suddetta procedura di gara, se e in quanto lesivo degli interessi del RTI Ecologia Citti S.r.l. e Econova Sr.l., ivi inclusi i verbali di gara in parte qua; nonche’ ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria: 1) della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato dal Comune di Pozzuoli con il R.T.P. Del Prete/Ecogin e/o con la Società De Vizia Transfer S.P.A e 2) del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e/o a subentrare nel contratto eventualmente stipulato con le controinteressate e nella sua esecuzione, disponendone per l’effetto il subentro o, in via subordinata, 2.bis) dell’obbligo del Comune di Pozzuoli di riaprire la procedura di gara e/o di indire una nuova gara ai fini dell’affidamento del medesimo servizio; per quanto riguarda il ricorso incidentale: 1) della lex specialis di gara, ove interpretabile così come interpretata dalla ricorrente principale e dunque in senso escludente dell’ATI Del Prete – Ecogin, con impugnazione espressa del Disciplinare di gara e, in particolare, dei quanto non previsto in ordine all’art.44 LRC 14/2016, e della pag. 23 nella parte in cui non prevede la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio; 2) della determinazione dirigenziale n. 911/2026 del 5.5.2026 e di tutti gli atti consequenziali e presupposti unicamente nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ATI Ecologia Citti/ECONOVA; 3) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ATI Ecologia Citti/ECONOVA; 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, non ancora conosciuti, che ove conosciuti e lesivi saranno gravati con motivi integrativi/aggiuntivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva del servizio quinquennale di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana, con consegna sotto riserva di legge, nonché ammissione dei raggruppamenti concorrenti
Esito
La controversia
Il ricorrente principale ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta in favore del RTI primo classificato, gli atti di ammissione del RTI aggiudicatario e dell'impresa seconda classificata, nonché, in via subordinata, la lex specialis e l'intera procedura di gara. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro o, in subordine, la riedizione della gara. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro la lex specialis, ove interpretata nel senso prospettato dal ricorrente principale, e contro gli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del RTI ricorrente. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente principale ha rinunciato espressamente alla domanda cautelare di sospensione degli atti, insistendo soltanto affinché il Comune esaminasse la documentazione amministrativa dell'impresa seconda classificata, collocata al secondo posto, e quella rilevante ai fini del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare originaria e ha respinto l'istanza interinale nella sua concreta rimodulazione. Ha ritenuto che la lex specialis avesse legittimamente previsto, quale facoltà della stazione appaltante, il meccanismo dell'inversione procedimentale, che consente di esaminare la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario senza dover previamente verificare quella degli altri concorrenti, in funzione di celerità ed economicità. Pertanto, finché le determinazioni di gara restano valide ed efficaci, non sussiste un obbligo del Comune di esaminare la documentazione dei candidati diversi dall'aggiudicatario; resta tuttavia ferma la facoltà dell'amministrazione di procedere autonomamente a tale verifica. Il TAR ha richiamato anche l'obbligo della stazione appaltante di verificare imparzialmente e trasparentemente il possesso dei requisiti prescritti. In ragione delle esigenze conoscitive poste sia dal ricorso principale sia da quello incidentale, ha comunque disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinando l'esibizione in giudizio, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, della documentazione amministrativa relativa all'impresa seconda classificata e al RTI ricorrente, terzo classificato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
La disposizione disciplina la tutela cautelare, nell'ambito della quale il TAR ha esaminato l'istanza interinale, poi rimodulata e respinta.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Anche nelle procedure con inversione procedimentale, la stazione appaltante deve verificare in modo imparziale e trasparente che gli offerenti possiedano i requisiti prescritti.
Sono stati richiamati dal ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma l'ordinanza non ha deciso tali domande nel merito.
direttiva (UE) 2014/24 del 26 febbraio 2014
È indicata quale fonte sovranazionale del meccanismo dell'inversione procedimentale, funzionale alla celerità e all'economicità delle procedure di gara.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede legittimamente l'inversione procedimentale, la stazione appaltante non è obbligata, prima o contestualmente alla verifica dell'aggiudicatario, a esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti collocati in posizione diversa da quella dell'aggiudicatario, finché gli atti di gara restano validi ed efficaci.
- L'inversione procedimentale non esonera la stazione appaltante dall'obbligo di verificare, con modalità imparziali e trasparenti, il possesso dei requisiti prescritti dagli offerenti, secondo l'art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023.
- La previsione dell'inversione procedimentale attribuisce alla stazione appaltante una facoltà organizzativa: essa può autonomamente decidere di esaminare anche la documentazione amministrativa di concorrenti diversi dall'aggiudicatario, pur non essendovi obbligata in assenza di una diversa previsione della lex specialis o di specifiche ragioni giuridiche.
- Anche quando non sussiste un obbligo sostanziale di verifica preventiva della documentazione degli altri concorrenti, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante l'esibizione in giudizio della documentazione amministrativa necessaria per soddisfare esigenze conoscitive rilevanti ai fini della decisione sui ricorsi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →